Coronavirus e diabete: come cambia la Legge 104

Si chiama “Cura Italia”, ed è stato pubblicato nella notte del 17 marzo 2020 nella Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge che introduce misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’iter prevede che dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto legge (che entra in vigore immediatamente) venga convertito in legge solo dopo le eventuali modifiche in Parlamento e la sua approvazione in aula entro 60 giorni. Intanto è in vigore, in attesa di indicazioni su come applicare le nuove norme.

Quali misure ci riguardano da più vicino? Come interpretarle? Ecco qui alcuni chiarimenti.

Permessi lavorativi (legge 104/1992)

Per quanto riguarda le tre giornate concesse alla stragrande maggioranza dei T3, e in generale ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata (cioè l’art.3, comma 3 della Legge n. 104), ecco cosa riporta l’art. 24.

[Aggiornamento del 18/03]
Il testo del comma 1, inizialmente soggetto a parecchie interpretazioni sul numero e la distribuzione dei giorni di permesso in più, è stato successivamente chiarito dalle relative circolari e le informazioni fornite dallo stesso Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la residenza del Consiglio dei Ministri. Quindi i giorni di permesso sono in totale 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 sia per lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992), sia per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Come sono distribuiti questi giorni di permesso?

Viste le condizioni eccezionali, i giorni di permesso si possono prendere a scelta nei due mesi (diversamente dalla prassi che non prevede la cumulabilità dei permessi mensili). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse e sicuramente chi già usufruisce o è già autorizzato a prendere i classici tre giorni mensili di permesso, sarà più facilitato nell’ottenere i giorni aggiuntivi.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Lavoro agile

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)
1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

L’articolo in questione prevede in via del tutto straordinaria e fino alla fine di aprile 2020 per il lavoratori con gravi disabilità o per chi ha nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave,  il diritto di lavorare in modalità agile o Smart working “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Quindi possibilità di telelavoro, senza vincoli orari e presenza fisica sul luogo di lavoro, in accordo con il datore di lavoro.

Lavoratori affetti da diabete

In che modo sono interessati da questa norma gli adulti affetti da diabete di tipo 1?

Fino al 30 aprile, chi ha il riconoscimento della disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), potrà assentarsi da lavoro; in questi casi l’assenza è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).

E gli altri? Molto spesso agli adulti affetti “solo” da diabete  di tipo 1 non è riconosciuto l’art.3, comma 3 della Legge n. 104 (cioè la disabilità grave). E quindi non possono avere nessuna agevolazione o facilitazione. Anche in tempi di Coronavirus.

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

Bambini: è possibile ottenere l’indennità di frequenza anche durante i mesi estivi?

La questione è controversa e, come spesso accade, "INPS che vai, modalità che trovi".

Le esperienze di molte famiglie che percepiscono l’indennità durante il periodo estivo, ci ha spinti a condividere e pubblicare l’iter che occorre seguire per poter chiedere l’indennizzo anche durante le vacanze.

Una premessa è tuttavia dovuta. Malgrado l’iter proposto sia stato foriero di molte indennità percepite, ad oggi non esiste una regolamentazione omogenea a livello nazionale. Quindi non possiamo garantire che i seguenti suggerimenti portino al risultato sperato.

Come?

Come prima cosa, occorre una dichiarazione del medico diabetologo attestante che il minore non sospende la terapia e frequenta nei mesi estivi il centro ospedaliero per un miglior monitoraggio e per le visite.

Download “Modulo INPS L104 - DeeBee.it” Modulo_INPS_ESTATE_-_DEEBEE.pdf – Scaricato 957 volte – 30 KB

Il documento, firmato dal diabetologo, va inoltrato all’INPS che prevede quanto segue: “L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità) per i minore che “frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali”...

Come presentare la domanda

Prima di tutto occorre registrare il minore sul sito INPS, richiedendo il PIN (lo si fa recandosi di persona presso una sede INPS sul territorio). Attenzione: l’utenza è nominativa e va creata a nome del minore (e non del genitore).

I passi da seguire sul sito INPS

  • Accedere al Portale INPS con l’utenza e il PIN del minore;
  • Accedere alla sezione Prestazioni e Servizi
  • Selezionare la voce: Tutti i servizi
  • Nell’elenco alfabetico, selezionare la lettera D
  • Scorrere sino alla seconda pagina dell’elenco
  • Ora, selezionare in sequenza:
    • Ricostituzione
    • Prodotto Documentale
    • Successivamente, il terzo risultato, Ordinario/Motivo.
    • Allegare documento: Allegate la foto del documento firmato dal medico diabetologo.
Attenzione

DeeBee Italia non è responsabile in alcun modo della procedura ivi descritta e si limita a condividere l’esperienza documentata dai molti genitori che hanno chiesto e ottenuto l’indennità (anche gli arretrati). Purtroppo, non esistendo una regolamentazione omogenea a livello nazionale, non resta che provare e incrociare le dita!

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

«Se lavoro solo alcuni giorni della settimana, di quanti giorni di permesso retribuito ho diritto al mese?»

Ci è voluto il ricorso di un dipendente delle Poste Italiane e una sentenza rivoluzionaria della Cassazione per dare una risposta a questa domanda, legata al part-time verticale. Questo tipo di contratto prevede un’attività lavorativa svolta a tempo pieno ma solo in certi giorni della settimana o del mese. Allora quanti giorni di permesso spettano al dipendente?

Il caso, sul quale la Corte Suprema si è espressa con la sentenza n. 22925 depositata il 29 settembre 2017, ha riguardato il padre di una bambina alla quale era stato riconosciuto l’handicap grave. Al passaggio dal rapporto di lavoro full-time a part-time verticale (lavorando quattro giorni a settimana), S.B. si è visto decurtare i tre giorni di permesso retribuiti riconosciuti dall’art. 33, comma 3 della L. 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti che assistono un congiunto affetto da handicap grave. Senza darsi per vinto, ha intrapreso un’azione giudiziaria arrivando fino all’ultimo grado di giudizio, per riavere i suoi tre giorni di permesso, invece dei due concessi dal datore di lavoro. Quest’ultimo aveva riproporzionato i giorni di permesso in base alla percentuale del rapporto part-time.

Appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto” hanno sentenziato gli Ermellini, i giudici della Cassazione chiamati spesso così per il particolare abbigliamento che in occasioni solenni prevede la toga rossa con bordo di pelliccia di ermellino.

Abbiamo chiesto all’Avv. M. Laura Chiofalo di spiegarci meglio la novità e la portata della sentenza: “L’importanza di tale pronuncia deriva dalla valutazione comparativa degli interessi delle parti, effettuata dalla Suprema Corte attraverso un iter argomentativo di notevole interesse. Infatti, nel provvedimento in questione, si legge testualmente che : “ In tema di lavoro a tempo parziale verticale, nel regime di cui al d. lgs. n. 61 del 2000, nel bilanciamento fra il diritto del lavoratore all’integrale fruizione dei permessi ex art. 33. Comma 3, L104/92, fondato sulla finalità socio – assistenziale dell’istituto e sul rilievo costituzionale degli interessi protetti, e quello del datore di lavoro di non vedere irragionevolmente sacrificate le sue contrapposte esigenze, il criterio per l’applicabilità del riproporzionamento ex art. 4, lett. b), del d. lgs. cit., va rinvenuto nella modalità di articolazione dell’orario di lavoro, sicchè la fruizione dei permessi va integralmente riconosciuta solo nel caso di prestazione resa su base settimanale per un numero di ore supeiore al 50% di quello ordinario.” Pertanto, nel bilanciamento degli interessi in gioco, prevale, secondo la Suprema Corte, l’interesse, costituzionalmente rilevante ex art. 32 Cost., alla tutela della salute psico-fisica del disabile, rispetto all’interesse, contrapposto, del datore di lavoro all’organizzazione dell’azienda anche sotto il profilo della modulazione dell’orario della prestazione lavorativa di ciascun dipendente, purchè, in ogni caso, l’orario di lavoro
sia pari, complessivamente, almeno al 50% di quello ordinario.

Se l’azienda non dovesse applicare questi parametri cosa bisognerebbe fare?
La fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte si riferisce ad un caso specifico, non espressamente disciplinato da alcuna norma di legge. Manca, in sostanza, un’espressa previsione legislativa che tenga conto del passaggio dal rapporto di lavoro full time a quello part time. Da qui nasce, sostanzialmente, la totale discrezionalità della scelta dei giorni da concedere a tale titolo da parte del datore di lavoro. Qualora non vengano riconosciuti i 3 giorni di permessi mensili, occorre, necessariamente, previa richiesta stragiudiziale non accolta dalla parte datoriale, rivolgersi al Giudice del Lavoro del Tribunale competente per territorio, al fine di chiedere l’accertamento del diritto nonché la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del dipendente per effetto dell’illegittimo riproporzionamento dei giorni di permesso concessi.

– Lo stesso principio dovrebbe, in teoria, valere anche per il congedo straordinario per gravi motivi familiari?
Sì, i medesimi principi, certamente, valgono anche per il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001, così come correttamente evidenziato, non solo nel capo n. 6.2 della sentenza in esame, ma anche dalla Corte cost. nella sentenza n. 213/2016, laddove, nell’affrontare la questione relativa alla disparità di trattamento tra il coniuge ed il convivente more uxorio nella concessione dei permessi ex L.104/92, è stato ribadito, espressamente, che “Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui al d.lgs. n. 151 del 2001 – è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione del figlio dell’assistito”.

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

Esonero dal bollo auto, IVA agevolata e pensione di invalidità: ne ho diritto con la mia percentuale di invalidità?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di P.S., una ragazza affetta da diabete mellito 1.

Gentilissimo Avvocato,
sono una ragazza di 25 anni diabetica da 22 anni (all’esordio avevo 3 anni e mezzo) e le scrivo per avere delle informazioni che purtroppo nessuno è in grado di darmi.
Nel 2013 ho fatto richiesta all’Inps per la legge 104. Dopo un paio di mesi ho ricevuto risposta (posso eventualmente allegarla): mi conferiscono il 60 % di disabilità.
Posso avere la dichiarazione dell’Iva agevolata e l’esonero del bollo auto se acquisto un auto quest’anno? Inoltre, potrei richiedere una pensione di invalidità ?
Grazie mille e buon lavoro.
P.S.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile P.,
la percentuale di invalidità del 60%, quindi da non confondere con lo stato di handicap di cui pure ha fatto domanda ex lege 104/1992, non consente la richiesta di una pensione di invalidità.
Infatti la pensione di invalidità (o inabilità) civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate prevede, per l’acquisto dei veicoli, alcune agevolazione fiscali: la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo, l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria) e l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.

La condizione è che si rientri in queste categorie di disabili: non vedenti e non udenti; disabili con handicap psichico o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Al di fuori di questi casi, non è prevista alcuna agevolazione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

Quali sono i diritti dei bambini affetti da diabete e di chi li assiste?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di F., papà di un bimbo affetto da diabete mellito 1.

Salve,
sono padre di un bimbo di 3 anni e mezzo che ha esordito l’anno scorso, vorrei sapere quali sono sono i suoi diritti e quali i nostri e anche che tipo di domande devo presentare.
Grazie


L’AVVOCATO RISPONDE

 Gentile F.
la domanda impone una risposta complessa e potrò soffermarmi solo sugli aspetti più salienti dei diritti del minore diabetico e di chi gli presta assistenza.

Il nostro ordinamento prevede in primo luogo una legge quadro, la n.115/1987 dedicata al diabete intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito“.

La legge fissa principi generali, demandando poi alle Regioni il compito di attuarli attraverso l’adozione dei Piani Sanitari.
In particolare viene dedicata particolare attenzione al minore diabetico ad esempio per il suo pieno inserimento in ambito scolastico e prescolastico e per lo svolgimento di attività sportiva.

I diritti del minore diabetico sono legati principalmente al riconoscimento della sua patologia ed in particolare al riconoscimento dello stato di handicap o di invalidità.

È necessario inoltrare quindi domanda all’INPS per ottenere lo stato di handicap e/o quello di invalidità e la domanda può essere inoltrata per via telematica o personalmente o attraverso (scelta di gran lunga preferita) un patronato, opzione che mi sento di consigliare.

Le principali misure a sostegno del minore diabetico e della sua famiglia sono:

1. L’indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, che è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n.289, art.1 della Legge 289/1990, e che spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
E’ una prestazione economica, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età e poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

2. L’indennità di accompagnamento, che è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Dunque spetta solo ed esclusivamente in ragione della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Entrambe presuppongono una dichiarazione di invalidità e non sono tra loro cumulabili.

Sono collegati invece alla dichiarazione di handicap e di handicap con connotazione di gravità, altri benefici di legge, come i permessi di lavoro di cui può usufruire il genitore lavoratore dipendente di un minore diabetico o i congedi straordinari retribuiti.

Sono previsti e regolati dall’art.33, L.104/92 e vengono concessi ai genitori o parenti fino al terzo grado di disabili con handicap grave accertato (art.3, comma 3, L.104/92) cioè colui che è affetto da una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Chi assiste un familiare convivente con handicap grave certificato ha diritto a un congedo straordinario retribuito, della durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa: è possibile assentarsi anche in maniera frazionata, ma la frazionabilità è soltanto giornaliera e non oraria.
Il beneficio spetta, nell’ordine: al coniuge che convive col lavoratore, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli ed alle sorelle conviventi e, in mancanza, ad altri parenti o affini fino al terzo grado; è indispensabile la convivenza col soggetto disabile.

Vi sono infine altri istituti a sostegno del genitore, lavoratore dipendente, che assiste il minore con handicap con connotazione di gravità, quali il diritto alla scelta della sede, il rifiuto al trasferimento, il rifiuto di prestare lavoro notturno, o di prestare lavoro domenicale o festivo (solo per alcuni contratti collettivi, come il CCNL Commercio e Terziario, nel quale è stabilito che i portatori di handicap grave beneficiari di Legge 104, nonché i familiari conviventi che li assistono, possono legittimamente rifiutarsi di lavorare la domenica e nei festivi), ed anche particolari agevolazioni fiscali.

Data quindi la molteplicità delle possibili provvidenze, anche di natura economica, il primo necessario passo da compiere è quello di inoltrare domanda per la dichiarazione dello stato di handicap o di invalidità del minore diabetico ed in base all’esito delle visita in Commissione Medica richiedere i benefici previsti per Legge.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

Sei interessato ai consigli legali del nostro avvocato? Clicca qui per leggerne altri ancor più interessanti!

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

L. 104/92: estensione dei permessi anche al convivente more uxorio del partner con figlio disabile?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di A.V., convivente more uxorio di una mamma di bimbo affetto da diabete mellito 1.

Buongiorno avvocato Pantanella, le chiedo se è possibile estendere ai compagni di genitori T3 di quanto ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale in merito all. art. 33 c. 3 della L. 104/92 ovvero estensione della fruibilità dei permessi ai conviventi more uxorio.
Se sono compagno/a di un genitore T3, che non è lavoratore subordinato e quindi non fruisce direttamente dei permessi,  posso usufruirne io?
Lascio link alla sentenza:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=213
A.V.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile A.V.

La sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale ha stabilito che i permessi retribuiti previsti dall’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 non sono più esclusiva prerogativa dei genitori, dei parenti e degli affini, nonché del coniuge di una persona disabile riconosciuta in situazione di gravità, ma vengono estesi al convivente more uxorio.

Ora si tratta di stabilire se debba trattarsi solo del convivente more uxorio del partner disabile oppure possa essere estesa ad uno dei partners di una famiglia di fatto, in cui vi sia la presenza di un figlio disabile, figlio di uno solo dei due partners.

La Corte è intervenuta dichiarando incostituzionale solo “l’art. 33 comma 3, L.104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Ai sensi dell’art 33, comma 3, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, possono infatti fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuiti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con handicap in situazione di gravità purché:

  • coniuge (della persona portatrice di handicap grave)
  • parente ed affine del disabile, entro il secondo grado, genitori compresi (della persona portatrice di handicap grave)
  • parente ed affine di terzo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per la Corte Costituzionale, tali permessi vanno riconosciuti anche al convivente more uxorio e non solo al coniuge e ai parenti e affini.

La parte dispositiva della sentenza si riferisce solo al convivente more uxorio, il quale ha diritto come qualunque altro soggetto e particolarmente il coniuge, ad usufruire dei permessi retribuiti per assistere la persona disabile.

E dunque, la sentenza è destinata solo ad equiparare il convivente della persona disabile al coniuge.

Questo perché la Corte è stata investita limitatamente al quesito posto dal Tribunale rimettente, cioè il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), per violazione degli art. 2, 3 e 32 della Costituzione «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità».
E sul punto ha espresso l’incostituzionalità della norma,  in parte qua.

Ora, quando la dichiarazione di incostituzionalità colpisce una sola parte della disposizione legislativa impugnata, quella appunto non compatibile con la Costituzione, lascia sopravvivere il resto. Anzi la Corte, proprio per ridurre al massimo gli effetti di “vuoto” legislativo prodotti dalle sue pronunce di accoglimento, definisce attentamente la parte della legge destinata a cadere. Cosa che è avvenuta.
Non rientra nei suoi compiti né legiferare, né stabilire principi “estensibili”.
Funzione della Corte, come insegna la questione rimessale e la decisione presa in questo caso, è stabilire se la norma sia in tutto o in parte, in conflitto con una o più norme costituzionali.
Tuttavia, dalla sentenza possono già enuclearsi alcuni principi, che potrebbero, forse in futuro, far scaturire decisioni  favorevoli ad estendere il beneficio (già concesso al coniuge ed ora al convivente more uxorio del disabile)  anche al convivente di un genitore di figlio disabile.

Mi sembra siano degni di nota questi passaggi.

  1. La Corte, pur non volendo equiparare diritti ed obblighi tra coniugi e conventi more uxorio, ha inteso tutelare la salute del soggetto affetto da disabilità assicurandogli la vicinanza della persona con cui ha una “relazione affettiva”.
  2. Se il principio è la relazione affettiva tra persona con handicap e suo “familiare”, “coniuge” o “convivente more uxorio”, e se la norma, oggi parzialmente  dichiarata incostituzionale è contenuta in una Legge-quadro che mira all’integrazione sociale della persona con handicap, l’interesse primario da tutelare è il diritto all’assistenza del disabile in particolare, e quello della salute in generale.
  3. Date queste premesse, la relazione affettiva non può essere compressa e circoscritta nel rapporto di parentela o di coniugio, ben potendosi manifestare nella famiglia di fatto, intendendosi questa come “comunità di vita”.

Scrive infatti la Corte che, in mancanza, il diritto, costituzionalmente presidiato, del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato normativo rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.

Ed ancora, sul diritto alla salute, la Corte ritiene che debba essere garantito e tutelato al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico.

Pertanto,  pur nel silenzio della Corte sul punto specifico, ma in aderenza con i principi dalla stessa enunciati nella sentenza, sarebbe davvero auspicabile, anche con un intervento legislativo ad hoc, che il convivente more uxorio possa usufruire dei permessi retribuiti per assistere una persona disabile, figlia del proprio partner  (sempre a condizione di alternativitá con il partner e sempre che il beneficiario richiedente sia lavoratore dipendente pubblico o privato).

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

Visita di revisione per la L.104/1992: «Devo inoltrare una nuova domanda di invalidità?»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da F.I., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
a febbraio 2017 avrò la revisione riguardante la pratica 104 di mia figlia.
Oltre alla relazione del centro alla vecchia 104 devo per caso inoltrare la nuova domanda di invalidità civile? Quando feci la prima richiesta nel 2012 andai dalla pediatra la quale inoltrò richiesta per invalidità civile e successivamente fui convocata per accertare invalidità e 104; quindi presumo fosse fatto tutto insieme.

Grazie per la vostra risposta,
F.I.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile F.
la sottoposizione a visita di revisione per la già concessa invalidità e per lo stato di handicap di cui alla L.104/1992 è stata oggetto di un importante intervento legislativo in tema di semplificazione: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità, cui ha fatto seguito la Circolare INPS n. 10 del 23/1/2015.

Il principio è quello della conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione) e dunque l’intento è quello di “una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”. Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

Dunque alla luce di quanto chiarito dall’Inps nella propria Circolare, emanata in attuazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, non ritengo che debba, allo stato, essere inoltrata una nuova domanda di invalidità, dovendosi invece ritenere che quanto già acquisito permanga sino all’esito della prossima vista di revisione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

«Temo il ricorso e il licenziamento.»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da M.L. affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno  Avv. Umberto Pantanella,
ho visto attraverso il sito www.deebee.it  che si possono fare domande relative all’invalidità civile e concessione della legge 104/1992 per patologie anche via mail.

Le espongo il mio caso:
Mi chiamo M. L., nata nel 1960 e dal 2013 sono diabetica di tipo 1, insulino-dipendente per asportazione totale del pancreas, resosi necessario per complicanze( fistola pancreatica ) dopo un intervento di duodenocefalo-pancreasectomia.
Ho una malattia genetica rara: FAP in Sindrome di Gardner confermata da test genetico.
Per esserLe d’aiuto Le allego tutti gli interventi  fatti e la mia storia clinica.
Poi Lei vedrà come utilizzare le informazioni al meglio e con i termini medici esatti.

Conseguenze degli ultimi interventi :

  • diabete mellito tipo1
  • difficile controllo glicemico
  • numero alto di scariche dovuto alla mancanza del colon (12-15 al giorno)
  • calo ponderale e di forze
  • ipertensione
  • sensazione di disagio e insicurezza alla guida e riduzione concentrazione (sicuramente dovuta al difficile periodo passato l’anno scorso)
  • al momento osteopenia, ma nulla a carico della retina e della tiroide
  • al momento il mio lavoro è a tempo pieno compatibilmente con quanto la situazione fisica mi permette e la guida è limitata al tragitto per andare al lavoro
  • non dipendono dalla malattia, ma ho anche due protrusioni discali lombari e  trocanterite bilaterale alle anche.

Detto questo, veniamo al punto invalidità civile e legge 104.
Prima del 2013 mi era stata riconosciuta una invalidità del 50% e non la legge 104/1992.
Ovviamente dopo ho fatto richiesta di aggravamento e nuovamente della 104 perché ero sottopeso, senza forze e facevo molto fatica a gestire i postumi degli ultimi interventi del 2013. La legge 104 mi sarebbe sicuramente servita perché con i problemi intestinali spesso notturni e diabetici spesso devo ricorrere alle giornate di ferie per riprendermi.
Alla prima visita alla di giugno 2014 il medico della commissione di T. dopo aver letto la lettera di dimissioni dall’ospedale  2013, mi ha detto che non c’era scritto che ero diabetica.
Mi hanno chiamato per una seconda visita in settembre e il medico mi ha chiesto scusa per la nuova visita, ma ha detto che da quanto capito dal medico precedente non si capiva perché ero senza pancreas. Gli ho fatto vedere tutta la documentazione e, dopo averla letta, mi ha definito miracolata. Mi ha visitato, pesata, preso pressione e alla fine è arrivato il verbale con il 60%, ma non la legge 104.
Mi è stato consigliato di fare una nuova domanda di aggravamento e mi sono presentata con un medico legale.
Il medico della commissione mi ha chiesto “immagino che lei avrà cicatrici in pancia?”, dopo aver letto tutto.
Ho risposto di si e le ha voluto vedere, ma altro non ha fatto.
La Dott.sa che mi accompagnava ha specificato le difficoltà che ho nel lavoro con le numerose scariche intestinali, le difficoltà a gestire il diabete, il fatto che dopo la visita con holter pressorio della Medicina dello Sport di T. ho aumentato la terapia per la pressione e mi hanno dato l’esenzione per ipertensione, le difficoltà ad essere sempre e a tempo pieno al lavoro per la debolezza provocata dalle coliche intestinali e diarrea… etc.
Mi sembrava avessero capito. La dott.sa ha anche parlato della legge 104 per non dover sempre prendermi ferie o permessi per recuperare le ore/giornate di assenza al lavoro e anche alla legge per il mansionamento in modo da evitare cambi che mi potessero provocare ulteriori peggioramenti della mia qualità di vita.
Infine è arrivato il verbale definitivo in cui ho si ottenuto l’80% di invalidità, ma non mi è stata accordata la legge 104 e soprattutto hanno, come lei potrà vedere, definito la mia attitudine al lavoro, cambiamenti di postura, utilizzo e movimento degli arti, della schiena, vista, udito… tutto in modo completo ed elevato. Il tutto senza farmi fare nessun movimento e visitarmi per accertare queste cose.
Inoltre rispetto ai verbali precedenti del 2014 adesso, nella sezione apposita, dicono “si ritiene importante escludere inserimento avvenga in ambienti e/o preveda mansioni che comportino: la x è su Esposizione a variazioni termiche.
Cioè adesso posso: sollevare e spostare oggetti, spostare pesi, movimentare carichi, stare in posizioni sopraelevate, esposta a polveri e irritanti respiratori, solventi, vernici ????
Ora con tutto il rispetto per i medici…. io ritengo ci siano i presupposti per fare ricorso a questo verbale o perlomeno non è stata riconosciuta la gravità.
Capisco che la mia situazione si può definire BORDERLINE e sia difficile dare una valutazione e sono ben felice di non avere bisogno di accompagnatorie, ma la 104 mi sembra un diritto.

Mi piace la definizione che Lei da di sé nel sito www.deebee.it e vorrei riuscire anch’io ad essere di aiuto agli altri, ma devo ancora prendere consapevolezza della mia nuova vita e gestire al meglio gli scompensi della mia salute.

Adesso non so che fare, nel senso che temo che se faccio ricorso si va davanti ad un giudice e la pratica duri anni col rischio di pagare l’avvocato più spese senza ottenere nulla e senza poter fare altro finché non termina la causa. Inoltre temo che, dovessero riconoscere magari il 100% e la 104, poi potrei essere penalizzata col licenziamento perché se sono invalida al 100 pur lavorando al 100%, non potrei lavorare.

Mi scuso per essermi prolungata nello scrivere questa mail, per la franchezza e anche durezza del mio tono.

Ecco quanto, ora Le chiedo in qualità di avvocato del diritto del lavoro, previdenziale e civile che essendo diabetico di tipo 1 è profondo conoscitore degli aspetti legali connessi alla patologia e dei diritti del paziente diabetico se può cortesemente darmi un Suo parere ed eventualmente un consiglio.

La ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità.

Cordiali saluti,
M.L.


L’AVVOCATO RISPONDE

 Gentile M.
in primo luogo è opportuno segnalare che i termini per proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice avverso un provvedimento negativo adottato dalla Commissione Medica è di 180 giorni dalla data di ricezione (notifica) del relativo verbale.

Se lei ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile all’80% può presentare ricorso avverso il provvedimento, ove non siano decorsi i termini, o richiedere di essere nuovamente sottoposta a visita mendica per ulteriore aggravamento.

Va aggiunto che l’invalidità, anche del 100% e dunque il riconoscimento di invalidità civile in generale è rilevante ai fini della fruizione di benefici di tipo economico e di tipo non economico, e non è impedito, anzi è agevolato, l’accesso al lavoro in persona riconosciuta in condizioni di disabilità (Legge 68/99, attraverso il collocamento obbligatorio); e dunque si può essere invalidi civili ma idonei al lavoro, sia pur con adibizione di mansioni confacenti alla propria particolare patologia.

Non solo non deve temere l’esito di una nuova visita, ma anche e soprattutto il timore di un licenziamento, che, a mio parere, sarebbe del tutto illegittimo.

Cordialità.
Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

«Possono revocarci l’indennità di accompagnamento?»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da F.I., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Mia figlia è diabetica dal novembre 2011. Lei è nata in aprile 2011, a febbraio 2012 le è stato riconosciuto l’art. 3 comma 1 e l’art.3 comma 3, pertanto usufruisco dei permessi lavorativi, del congedo straordinario e la mia bimba percepisce l’indennità di accompagnamento.
Abbiamo la revisione nel febbraio 2017. La mia domanda è: è possibile che in quella data ci levino il comma 1 e quindi non percepiremo più accompagnamento?
Premetto che il diabete di mia figlia è una diabete derivato da mutazione genetica che si chiama diabete neonatale permanente, pertanto a revisione porterò l’esito della genetica datato marzo 2012.

In attesa della risposta vi abbraccio caldamente,
Buona giornata
F. I.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile F.
è sempre possibile che l’esito di una visita di revisione si concluda con l’esclusione di uno o più benefici già accordati in precedenza.
Ritengo però che di fronte all’esame di tipo genetico la Commissione dovrà valutare tutti gli elementi nuovi e sopraggiunti, e non ritengo, allo stato che possa essere revocato alcun beneficio.
In ogni caso è necessario che al momento della visita di revisione, siano presenti ed attuali i requisiti di cui alla L. 104/1992 art. 3 commi 1 e 3, e in special modo la connotazione di gravità, che, nel caso di sua figlia minore, è il “bisogno di assistenza continua, e cioè l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Spero di esserLe stato utile e Le porgo cordiali saluti.

Avv. Umberto Pantanella

Sei interessato ai consigli legali del nostro avvocato? Clicca qui per leggerne altri ancor più interessanti!

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

Quali sono i benefici ottenibili con la legge 104 art.3 comma 1 e comma 3?

I benefici cui ha si ha diritto in base al riconoscimento dello stato di handicap grave previsto dalla Legge 104/92, cioè di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione,  non solo di tipo fisico, ma anche di tipo sociale che la minorazione comporta), presuppongono il  riconoscimento di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge 104/92).

I criteri sono fissati per legge e sono prestazioni a sostegno del reddito o indipendenti dal reddito.
Le fonti normative, l’iter procedimentale ed i benefici sono reperibili sul sito web dell’INPS.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge 104/92 e i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave.

Sono concessi  in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti.

I permessi retribuiti

Spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno.

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro; o 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire alternativamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore); prolungamento del congedo parentale; riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, possono fruire alternativamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) o prolungamento del congedo parentale.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il 2° grado e i parenti/ affini entro il 3° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 – art.42 del D.lgs. 151/2001

Spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona per la quale sia richiesto si trovi in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno.

I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art.42, comma 5, D.lgs. 151/2001).
In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio” del congedo straordinario.
Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.

Scelta della sede di lavoro- Rifiuto al trasferimento – Lavoro notturno

Il lavoratore- genitore – o che presti assistenza ad un familiare con handicap  con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) oltre che il lavoratore con handicap  con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, sempre che il datore di lavoro non si opponga, adducendo motivi inerenti a “organizzazione del lavoro”. E’ altresì previsto, nel pubblico impiego, la possibilità che le persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi”, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Nel lavoro privato e nel pubblico impiego il lavoratore – genitore o che presti assistenza ad un familiare con handicap  con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) oltre che il lavoratore con handicap  con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) non può  essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La normativa vigente prevede che lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104” non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.

Handicap senza connotazione di gravità

La dichiarazione di “persona con handicap”, art. 3 comma 1, Legge 104/1992, senza connotazione di gravita non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile), invece previste in presenza di certificazione di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.

Tuttavia sono previste agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’autovettura, l’esenzione del pagamento del bollo e delle tasse di trascrizione IPT e APIET, agevolazioni fiscali per l’acquisto di ausili e protesi, di sussidi tecnici ed informatici (previa specifica prescrizione autorizzativa da parte del personale medico curante), e la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi per le spese sostenute per le badanti e le collaboratori domestici, oltre che le detrazioni per i familiari a carico.

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!