Coronavirus e diabete: come cambia la Legge 104

Si chiama “Cura Italia”, ed è stato pubblicato nella notte del 17 marzo 2020 nella Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge che introduce misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’iter prevede che dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto legge (che entra in vigore immediatamente) venga convertito in legge solo dopo le eventuali modifiche in Parlamento e la sua approvazione in aula entro 60 giorni. Intanto è in vigore, in attesa di indicazioni su come applicare le nuove norme.

Quali misure ci riguardano da più vicino? Come interpretarle? Ecco qui alcuni chiarimenti.

Permessi lavorativi (legge 104/1992)

Per quanto riguarda le tre giornate concesse alla stragrande maggioranza dei T3, e in generale ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata (cioè l’art.3, comma 3 della Legge n. 104), ecco cosa riporta l’art. 24.

[Aggiornamento del 18/03]
Il testo del comma 1, inizialmente soggetto a parecchie interpretazioni sul numero e la distribuzione dei giorni di permesso in più, è stato successivamente chiarito dalle relative circolari e le informazioni fornite dallo stesso Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la residenza del Consiglio dei Ministri. Quindi i giorni di permesso sono in totale 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 sia per lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992), sia per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Come sono distribuiti questi giorni di permesso?

Viste le condizioni eccezionali, i giorni di permesso si possono prendere a scelta nei due mesi (diversamente dalla prassi che non prevede la cumulabilità dei permessi mensili). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse e sicuramente chi già usufruisce o è già autorizzato a prendere i classici tre giorni mensili di permesso, sarà più facilitato nell’ottenere i giorni aggiuntivi.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Lavoro agile

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)
1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

L’articolo in questione prevede in via del tutto straordinaria e fino alla fine di aprile 2020 per il lavoratori con gravi disabilità o per chi ha nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave,  il diritto di lavorare in modalità agile o Smart working “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Quindi possibilità di telelavoro, senza vincoli orari e presenza fisica sul luogo di lavoro, in accordo con il datore di lavoro.

Lavoratori affetti da diabete

In che modo sono interessati da questa norma gli adulti affetti da diabete di tipo 1?

Fino al 30 aprile, chi ha il riconoscimento della disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), potrà assentarsi da lavoro; in questi casi l’assenza è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).

E gli altri? Molto spesso agli adulti affetti “solo” da diabete  di tipo 1 non è riconosciuto l’art.3, comma 3 della Legge n. 104 (cioè la disabilità grave). E quindi non possono avere nessuna agevolazione o facilitazione. Anche in tempi di Coronavirus.

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

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Bambini: è possibile ottenere l’indennità di frequenza anche durante i mesi estivi?

La questione è controversa e, come spesso accade, "INPS che vai, modalità che trovi".

Le esperienze di molte famiglie che percepiscono l’indennità durante il periodo estivo, ci ha spinti a condividere e pubblicare l’iter che occorre seguire per poter chiedere l’indennizzo anche durante le vacanze.

Una premessa è tuttavia dovuta. Malgrado l’iter proposto sia stato foriero di molte indennità percepite, ad oggi non esiste una regolamentazione omogenea a livello nazionale. Quindi non possiamo garantire che i seguenti suggerimenti portino al risultato sperato.

Come?

Come prima cosa, occorre una dichiarazione del medico diabetologo attestante che il minore non sospende la terapia e frequenta nei mesi estivi il centro ospedaliero per un miglior monitoraggio e per le visite.

Download “Modulo INPS L104 - DeeBee.it” Modulo_INPS_ESTATE_-_DEEBEE.pdf – Scaricato 957 volte – 30 KB

Il documento, firmato dal diabetologo, va inoltrato all’INPS che prevede quanto segue: “L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità) per i minore che “frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali”...

Come presentare la domanda

Prima di tutto occorre registrare il minore sul sito INPS, richiedendo il PIN (lo si fa recandosi di persona presso una sede INPS sul territorio). Attenzione: l’utenza è nominativa e va creata a nome del minore (e non del genitore).

I passi da seguire sul sito INPS

  • Accedere al Portale INPS con l’utenza e il PIN del minore;
  • Accedere alla sezione Prestazioni e Servizi
  • Selezionare la voce: Tutti i servizi
  • Nell’elenco alfabetico, selezionare la lettera D
  • Scorrere sino alla seconda pagina dell’elenco
  • Ora, selezionare in sequenza:
    • Ricostituzione
    • Prodotto Documentale
    • Successivamente, il terzo risultato, Ordinario/Motivo.
    • Allegare documento: Allegate la foto del documento firmato dal medico diabetologo.
Attenzione

DeeBee Italia non è responsabile in alcun modo della procedura ivi descritta e si limita a condividere l’esperienza documentata dai molti genitori che hanno chiesto e ottenuto l’indennità (anche gli arretrati). Purtroppo, non esistendo una regolamentazione omogenea a livello nazionale, non resta che provare e incrociare le dita!

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«Se lavoro solo alcuni giorni della settimana, di quanti giorni di permesso retribuito ho diritto al mese?»

Ci è voluto il ricorso di un dipendente delle Poste Italiane e una sentenza rivoluzionaria della Cassazione per dare una risposta a questa domanda, legata al part-time verticale. Questo tipo di contratto prevede un’attività lavorativa svolta a tempo pieno ma solo in certi giorni della settimana o del mese. Allora quanti giorni di permesso spettano al dipendente?

Il caso, sul quale la Corte Suprema si è espressa con la sentenza n. 22925 depositata il 29 settembre 2017, ha riguardato il padre di una bambina alla quale era stato riconosciuto l’handicap grave. Al passaggio dal rapporto di lavoro full-time a part-time verticale (lavorando quattro giorni a settimana), S.B. si è visto decurtare i tre giorni di permesso retribuiti riconosciuti dall’art. 33, comma 3 della L. 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti che assistono un congiunto affetto da handicap grave. Senza darsi per vinto, ha intrapreso un’azione giudiziaria arrivando fino all’ultimo grado di giudizio, per riavere i suoi tre giorni di permesso, invece dei due concessi dal datore di lavoro. Quest’ultimo aveva riproporzionato i giorni di permesso in base alla percentuale del rapporto part-time.

Appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto” hanno sentenziato gli Ermellini, i giudici della Cassazione chiamati spesso così per il particolare abbigliamento che in occasioni solenni prevede la toga rossa con bordo di pelliccia di ermellino.

Abbiamo chiesto all’Avv. M. Laura Chiofalo di spiegarci meglio la novità e la portata della sentenza: “L’importanza di tale pronuncia deriva dalla valutazione comparativa degli interessi delle parti, effettuata dalla Suprema Corte attraverso un iter argomentativo di notevole interesse. Infatti, nel provvedimento in questione, si legge testualmente che : “ In tema di lavoro a tempo parziale verticale, nel regime di cui al d. lgs. n. 61 del 2000, nel bilanciamento fra il diritto del lavoratore all’integrale fruizione dei permessi ex art. 33. Comma 3, L104/92, fondato sulla finalità socio – assistenziale dell’istituto e sul rilievo costituzionale degli interessi protetti, e quello del datore di lavoro di non vedere irragionevolmente sacrificate le sue contrapposte esigenze, il criterio per l’applicabilità del riproporzionamento ex art. 4, lett. b), del d. lgs. cit., va rinvenuto nella modalità di articolazione dell’orario di lavoro, sicchè la fruizione dei permessi va integralmente riconosciuta solo nel caso di prestazione resa su base settimanale per un numero di ore supeiore al 50% di quello ordinario.” Pertanto, nel bilanciamento degli interessi in gioco, prevale, secondo la Suprema Corte, l’interesse, costituzionalmente rilevante ex art. 32 Cost., alla tutela della salute psico-fisica del disabile, rispetto all’interesse, contrapposto, del datore di lavoro all’organizzazione dell’azienda anche sotto il profilo della modulazione dell’orario della prestazione lavorativa di ciascun dipendente, purchè, in ogni caso, l’orario di lavoro
sia pari, complessivamente, almeno al 50% di quello ordinario.

Se l’azienda non dovesse applicare questi parametri cosa bisognerebbe fare?
La fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte si riferisce ad un caso specifico, non espressamente disciplinato da alcuna norma di legge. Manca, in sostanza, un’espressa previsione legislativa che tenga conto del passaggio dal rapporto di lavoro full time a quello part time. Da qui nasce, sostanzialmente, la totale discrezionalità della scelta dei giorni da concedere a tale titolo da parte del datore di lavoro. Qualora non vengano riconosciuti i 3 giorni di permessi mensili, occorre, necessariamente, previa richiesta stragiudiziale non accolta dalla parte datoriale, rivolgersi al Giudice del Lavoro del Tribunale competente per territorio, al fine di chiedere l’accertamento del diritto nonché la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del dipendente per effetto dell’illegittimo riproporzionamento dei giorni di permesso concessi.

– Lo stesso principio dovrebbe, in teoria, valere anche per il congedo straordinario per gravi motivi familiari?
Sì, i medesimi principi, certamente, valgono anche per il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001, così come correttamente evidenziato, non solo nel capo n. 6.2 della sentenza in esame, ma anche dalla Corte cost. nella sentenza n. 213/2016, laddove, nell’affrontare la questione relativa alla disparità di trattamento tra il coniuge ed il convivente more uxorio nella concessione dei permessi ex L.104/92, è stato ribadito, espressamente, che “Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui al d.lgs. n. 151 del 2001 – è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione del figlio dell’assistito”.

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Esonero dal bollo auto, IVA agevolata e pensione di invalidità: ne ho diritto con la mia percentuale di invalidità?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di P.S., una ragazza affetta da diabete mellito 1.

Gentilissimo Avvocato,
sono una ragazza di 25 anni diabetica da 22 anni (all’esordio avevo 3 anni e mezzo) e le scrivo per avere delle informazioni che purtroppo nessuno è in grado di darmi.
Nel 2013 ho fatto richiesta all’Inps per la legge 104. Dopo un paio di mesi ho ricevuto risposta (posso eventualmente allegarla): mi conferiscono il 60 % di disabilità.
Posso avere la dichiarazione dell’Iva agevolata e l’esonero del bollo auto se acquisto un auto quest’anno? Inoltre, potrei richiedere una pensione di invalidità ?
Grazie mille e buon lavoro.
P.S.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile P.,
la percentuale di invalidità del 60%, quindi da non confondere con lo stato di handicap di cui pure ha fatto domanda ex lege 104/1992, non consente la richiesta di una pensione di invalidità.
Infatti la pensione di invalidità (o inabilità) civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate prevede, per l’acquisto dei veicoli, alcune agevolazione fiscali: la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo, l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria) e l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.

La condizione è che si rientri in queste categorie di disabili: non vedenti e non udenti; disabili con handicap psichico o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Al di fuori di questi casi, non è prevista alcuna agevolazione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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Quali sono i diritti dei bambini affetti da diabete e di chi li assiste?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di F., papà di un bimbo affetto da diabete mellito 1.

Salve,
sono padre di un bimbo di 3 anni e mezzo che ha esordito l’anno scorso, vorrei sapere quali sono sono i suoi diritti e quali i nostri e anche che tipo di domande devo presentare.
Grazie


L’AVVOCATO RISPONDE

 Gentile F.
la domanda impone una risposta complessa e potrò soffermarmi solo sugli aspetti più salienti dei diritti del minore diabetico e di chi gli presta assistenza.

Il nostro ordinamento prevede in primo luogo una legge quadro, la n.115/1987 dedicata al diabete intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito“.

La legge fissa principi generali, demandando poi alle Regioni il compito di attuarli attraverso l’adozione dei Piani Sanitari.
In particolare viene dedicata particolare attenzione al minore diabetico ad esempio per il suo pieno inserimento in ambito scolastico e prescolastico e per lo svolgimento di attività sportiva.

I diritti del minore diabetico sono legati principalmente al riconoscimento della sua patologia ed in particolare al riconoscimento dello stato di handicap o di invalidità.

È necessario inoltrare quindi domanda all’INPS per ottenere lo stato di handicap e/o quello di invalidità e la domanda può essere inoltrata per via telematica o personalmente o attraverso (scelta di gran lunga preferita) un patronato, opzione che mi sento di consigliare.

Le principali misure a sostegno del minore diabetico e della sua famiglia sono:

1. L’indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, che è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n.289, art.1 della Legge 289/1990, e che spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
E’ una prestazione economica, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età e poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

2. L’indennità di accompagnamento, che è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Dunque spetta solo ed esclusivamente in ragione della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Entrambe presuppongono una dichiarazione di invalidità e non sono tra loro cumulabili.

Sono collegati invece alla dichiarazione di handicap e di handicap con connotazione di gravità, altri benefici di legge, come i permessi di lavoro di cui può usufruire il genitore lavoratore dipendente di un minore diabetico o i congedi straordinari retribuiti.

Sono previsti e regolati dall’art.33, L.104/92 e vengono concessi ai genitori o parenti fino al terzo grado di disabili con handicap grave accertato (art.3, comma 3, L.104/92) cioè colui che è affetto da una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Chi assiste un familiare convivente con handicap grave certificato ha diritto a un congedo straordinario retribuito, della durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa: è possibile assentarsi anche in maniera frazionata, ma la frazionabilità è soltanto giornaliera e non oraria.
Il beneficio spetta, nell’ordine: al coniuge che convive col lavoratore, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli ed alle sorelle conviventi e, in mancanza, ad altri parenti o affini fino al terzo grado; è indispensabile la convivenza col soggetto disabile.

Vi sono infine altri istituti a sostegno del genitore, lavoratore dipendente, che assiste il minore con handicap con connotazione di gravità, quali il diritto alla scelta della sede, il rifiuto al trasferimento, il rifiuto di prestare lavoro notturno, o di prestare lavoro domenicale o festivo (solo per alcuni contratti collettivi, come il CCNL Commercio e Terziario, nel quale è stabilito che i portatori di handicap grave beneficiari di Legge 104, nonché i familiari conviventi che li assistono, possono legittimamente rifiutarsi di lavorare la domenica e nei festivi), ed anche particolari agevolazioni fiscali.

Data quindi la molteplicità delle possibili provvidenze, anche di natura economica, il primo necessario passo da compiere è quello di inoltrare domanda per la dichiarazione dello stato di handicap o di invalidità del minore diabetico ed in base all’esito delle visita in Commissione Medica richiedere i benefici previsti per Legge.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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Ottenendo l’indennità di frequenza, si può richiedere l’indennità di accompagnamento?

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Gent.mo Avvocato buongiorno,
vorrei sottoporLe una breve domanda. Mio figlio ha l’invalidità civile in quanto affetto da diabete mellito di tipo 1, gli è stata riconosciuta l’indennità di frequenza, nel certificato di riconoscimento dell’invalidità c’è scritto: MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) – indennità di frequenza.
Ora la mia domanda è: non essendo autosufficiente nella gestione del diabete avendo soltanto 7 anni posso richiedere ed ottenere l’indennità di accompagnamento?
RingrandoLa del tempo La saluto caldamente.
M. R.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile M.R.
Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.
Le due provvidenze non sono tra loro compatibili.

Infatti, l’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti.
È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento la Legge 11 febbraio 1980, n.18 richiede il requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e che sia necessaria un’assistenza continua.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Spero di esserLe stato utile e Le porgo cordiali saluti

Avv. Umberto Pantanella

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Modello di responsabilità ICRIC: ricovero ospedaliero e frequenza a centri specializzati

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di C., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
vorrei sapere se nel modello di responsabilità ICRIC si deve dichiarare come periodo di ricovero il day hospital. Poi in quanto riguarda la frequenza nei “centri specializzati nel trattamento terapeutico” cosa devo trasmettere?
L’INPS dice: “Si ricorda che nei casi di frequenza ai centri di cui al punto precedente è necessario consegnare alla sede INPS territorialmente competente o al patronato, la certificazione di frequenza in originale rilasciata dal centro, con l’indicazione della durata e della frequenza prevista nonché dell’effettiva frequenza da parte dell’interessato”. Si intende un certificato dal centro di diabetologia che frequenta in cui è precisato quante volte all’anno frequenta il centro?
Grazie


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile Signora,
presumendo che la compilazione del modello ICRIC Le serva per l’indennità di accompagnamento o per l’indennità di frequenza, l’INPS è più volte intervenuto sulla nozione di ricovero, principalmente con la circolare 155/2010, in cui è precisato che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Ora poiché le due indennità non sono compatibili con il ricovero e l’Inps chiarisce per ricovero solo quello definito a tempo pieno, ritengo che non si intenda come ricovero il day hospital relativo alla periodica visita di controllo.

Per quanto attiene l’indennità di accompagnamento è incompatibile con un ricovero per un periodo superiore ai 30 giorni, mentre per quella di frequenza, è incompatibile con ogni forma di ricovero.

Per maggiore cautela, poiché la trasmissione è telematica e solitamente avviene tramite Patronato, Lei potrà, se del caso, chiedere ulteriori delucidazioni proprio al Patronato, ove presumo avrà proposto la prima domanda amministrativa.
Spero di aver risposto al Suo quesito e Le porgo cordiali saluti

Avv. Umberto Pantanella

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Indennità di frequenza e sport agonistico

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di C., mamma di bimbo affetto da diabete mellito 1.

Gentile Collega,
sono la mamma di un bambino di dieci anni, diabetico dall’età di cinque.
Mio figlio pratica vela a livello agonistico ed il prossimo anno passerà di categoria, con necessità del certificato medico sportivo per attività agonistica.
Ho da poco presentato la richiesta per ottenere l’indennità di frequenza.
Mi è sorto il dubbio se l’eventuale accertamento di invalidità civile possa in qualche modo interferire con l’attività sportiva agonistica (per esempio se la Federazione Italiana Vela potrebbe sollevare questioni  in forza dell’accertata invalidità nonostante il parere positivo del medico sportivo) oppure se si tratta di due percorsi distinti.
La ringrazio per l’attenzione.

Cordiali saluti
C.

L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile C.
l’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età dipendente anche dal reddito, le cui soglie sono previste annualmente dalla legge (per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a € 4.800,38.

Presuppone il requisito dell’invalidità, e nel Suo caso, trattandosi di minore di 18 anni occorre che la commissione accerti le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”

Il giudizio di invalidità finalizzato all’acquisizione del beneficio dall’indennità di frequenza è per Legge incompatibile con l’attività sportiva agonistica, secondo l’art. 8 comma 1 della Legge 16 marzo 1987, n. 115. “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.” (Pubblicata nella G.U. 26 marzo 1987, n. 71.), secondo cui:

“La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico ….”

Pur tuttavia il secondo comma della norma in parola sembra lasciare uno spiraglio per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica laddove prevede che:

Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all’articolo 5, attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico

Lo stato di malattia diabetica compensata dovrebbe confliggere con la nozione di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e dunque con l’invalidità.

Questo a stretto rigore di logica e di normativa.

Le due procedure, richiesta dell’indennità di frequenza e invalidità, da un lato, e certificazione medico agonistica, dall’altro sono però due procedure distinte.

E, concludendo, per esperienza personale, posso solo dire che molti genitori, al momento della richiesta di certificazione medico-agonistica, preferiscono non dichiarare alla Medicina dello Sport di aver ottenuto l’indennità di frequenza, od altri benefici connessi allo stato di invalidità o handicap, preferendo esibire solo la certificazione del medico diabetologo curante attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico.

Ciò al fine di rendere edotto il medico sportivo dell’uso di insulina, ai soli fini terapeutici, trattandosi di sostanza ritenuta dopante.

Spero di aver risposto al Suo quesito e La saluto cordialmente.

Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

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Visita di revisione per la L.104/1992: «Devo inoltrare una nuova domanda di invalidità?»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da F.I., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
a febbraio 2017 avrò la revisione riguardante la pratica 104 di mia figlia.
Oltre alla relazione del centro alla vecchia 104 devo per caso inoltrare la nuova domanda di invalidità civile? Quando feci la prima richiesta nel 2012 andai dalla pediatra la quale inoltrò richiesta per invalidità civile e successivamente fui convocata per accertare invalidità e 104; quindi presumo fosse fatto tutto insieme.

Grazie per la vostra risposta,
F.I.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile F.
la sottoposizione a visita di revisione per la già concessa invalidità e per lo stato di handicap di cui alla L.104/1992 è stata oggetto di un importante intervento legislativo in tema di semplificazione: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità, cui ha fatto seguito la Circolare INPS n. 10 del 23/1/2015.

Il principio è quello della conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione) e dunque l’intento è quello di “una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”. Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

Dunque alla luce di quanto chiarito dall’Inps nella propria Circolare, emanata in attuazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, non ritengo che debba, allo stato, essere inoltrata una nuova domanda di invalidità, dovendosi invece ritenere che quanto già acquisito permanga sino all’esito della prossima vista di revisione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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«Temo il ricorso e il licenziamento.»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da M.L. affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno  Avv. Umberto Pantanella,
ho visto attraverso il sito www.deebee.it  che si possono fare domande relative all’invalidità civile e concessione della legge 104/1992 per patologie anche via mail.

Le espongo il mio caso:
Mi chiamo M. L., nata nel 1960 e dal 2013 sono diabetica di tipo 1, insulino-dipendente per asportazione totale del pancreas, resosi necessario per complicanze( fistola pancreatica ) dopo un intervento di duodenocefalo-pancreasectomia.
Ho una malattia genetica rara: FAP in Sindrome di Gardner confermata da test genetico.
Per esserLe d’aiuto Le allego tutti gli interventi  fatti e la mia storia clinica.
Poi Lei vedrà come utilizzare le informazioni al meglio e con i termini medici esatti.

Conseguenze degli ultimi interventi :

  • diabete mellito tipo1
  • difficile controllo glicemico
  • numero alto di scariche dovuto alla mancanza del colon (12-15 al giorno)
  • calo ponderale e di forze
  • ipertensione
  • sensazione di disagio e insicurezza alla guida e riduzione concentrazione (sicuramente dovuta al difficile periodo passato l’anno scorso)
  • al momento osteopenia, ma nulla a carico della retina e della tiroide
  • al momento il mio lavoro è a tempo pieno compatibilmente con quanto la situazione fisica mi permette e la guida è limitata al tragitto per andare al lavoro
  • non dipendono dalla malattia, ma ho anche due protrusioni discali lombari e  trocanterite bilaterale alle anche.

Detto questo, veniamo al punto invalidità civile e legge 104.
Prima del 2013 mi era stata riconosciuta una invalidità del 50% e non la legge 104/1992.
Ovviamente dopo ho fatto richiesta di aggravamento e nuovamente della 104 perché ero sottopeso, senza forze e facevo molto fatica a gestire i postumi degli ultimi interventi del 2013. La legge 104 mi sarebbe sicuramente servita perché con i problemi intestinali spesso notturni e diabetici spesso devo ricorrere alle giornate di ferie per riprendermi.
Alla prima visita alla di giugno 2014 il medico della commissione di T. dopo aver letto la lettera di dimissioni dall’ospedale  2013, mi ha detto che non c’era scritto che ero diabetica.
Mi hanno chiamato per una seconda visita in settembre e il medico mi ha chiesto scusa per la nuova visita, ma ha detto che da quanto capito dal medico precedente non si capiva perché ero senza pancreas. Gli ho fatto vedere tutta la documentazione e, dopo averla letta, mi ha definito miracolata. Mi ha visitato, pesata, preso pressione e alla fine è arrivato il verbale con il 60%, ma non la legge 104.
Mi è stato consigliato di fare una nuova domanda di aggravamento e mi sono presentata con un medico legale.
Il medico della commissione mi ha chiesto “immagino che lei avrà cicatrici in pancia?”, dopo aver letto tutto.
Ho risposto di si e le ha voluto vedere, ma altro non ha fatto.
La Dott.sa che mi accompagnava ha specificato le difficoltà che ho nel lavoro con le numerose scariche intestinali, le difficoltà a gestire il diabete, il fatto che dopo la visita con holter pressorio della Medicina dello Sport di T. ho aumentato la terapia per la pressione e mi hanno dato l’esenzione per ipertensione, le difficoltà ad essere sempre e a tempo pieno al lavoro per la debolezza provocata dalle coliche intestinali e diarrea… etc.
Mi sembrava avessero capito. La dott.sa ha anche parlato della legge 104 per non dover sempre prendermi ferie o permessi per recuperare le ore/giornate di assenza al lavoro e anche alla legge per il mansionamento in modo da evitare cambi che mi potessero provocare ulteriori peggioramenti della mia qualità di vita.
Infine è arrivato il verbale definitivo in cui ho si ottenuto l’80% di invalidità, ma non mi è stata accordata la legge 104 e soprattutto hanno, come lei potrà vedere, definito la mia attitudine al lavoro, cambiamenti di postura, utilizzo e movimento degli arti, della schiena, vista, udito… tutto in modo completo ed elevato. Il tutto senza farmi fare nessun movimento e visitarmi per accertare queste cose.
Inoltre rispetto ai verbali precedenti del 2014 adesso, nella sezione apposita, dicono “si ritiene importante escludere inserimento avvenga in ambienti e/o preveda mansioni che comportino: la x è su Esposizione a variazioni termiche.
Cioè adesso posso: sollevare e spostare oggetti, spostare pesi, movimentare carichi, stare in posizioni sopraelevate, esposta a polveri e irritanti respiratori, solventi, vernici ????
Ora con tutto il rispetto per i medici…. io ritengo ci siano i presupposti per fare ricorso a questo verbale o perlomeno non è stata riconosciuta la gravità.
Capisco che la mia situazione si può definire BORDERLINE e sia difficile dare una valutazione e sono ben felice di non avere bisogno di accompagnatorie, ma la 104 mi sembra un diritto.

Mi piace la definizione che Lei da di sé nel sito www.deebee.it e vorrei riuscire anch’io ad essere di aiuto agli altri, ma devo ancora prendere consapevolezza della mia nuova vita e gestire al meglio gli scompensi della mia salute.

Adesso non so che fare, nel senso che temo che se faccio ricorso si va davanti ad un giudice e la pratica duri anni col rischio di pagare l’avvocato più spese senza ottenere nulla e senza poter fare altro finché non termina la causa. Inoltre temo che, dovessero riconoscere magari il 100% e la 104, poi potrei essere penalizzata col licenziamento perché se sono invalida al 100 pur lavorando al 100%, non potrei lavorare.

Mi scuso per essermi prolungata nello scrivere questa mail, per la franchezza e anche durezza del mio tono.

Ecco quanto, ora Le chiedo in qualità di avvocato del diritto del lavoro, previdenziale e civile che essendo diabetico di tipo 1 è profondo conoscitore degli aspetti legali connessi alla patologia e dei diritti del paziente diabetico se può cortesemente darmi un Suo parere ed eventualmente un consiglio.

La ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità.

Cordiali saluti,
M.L.


L’AVVOCATO RISPONDE

 Gentile M.
in primo luogo è opportuno segnalare che i termini per proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice avverso un provvedimento negativo adottato dalla Commissione Medica è di 180 giorni dalla data di ricezione (notifica) del relativo verbale.

Se lei ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile all’80% può presentare ricorso avverso il provvedimento, ove non siano decorsi i termini, o richiedere di essere nuovamente sottoposta a visita mendica per ulteriore aggravamento.

Va aggiunto che l’invalidità, anche del 100% e dunque il riconoscimento di invalidità civile in generale è rilevante ai fini della fruizione di benefici di tipo economico e di tipo non economico, e non è impedito, anzi è agevolato, l’accesso al lavoro in persona riconosciuta in condizioni di disabilità (Legge 68/99, attraverso il collocamento obbligatorio); e dunque si può essere invalidi civili ma idonei al lavoro, sia pur con adibizione di mansioni confacenti alla propria particolare patologia.

Non solo non deve temere l’esito di una nuova visita, ma anche e soprattutto il timore di un licenziamento, che, a mio parere, sarebbe del tutto illegittimo.

Cordialità.
Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

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Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
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