Coronavirus e diabete: come cambia la Legge 104

Si chiama “Cura Italia”, ed è stato pubblicato nella notte del 17 marzo 2020 nella Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge che introduce misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’iter prevede che dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto legge (che entra in vigore immediatamente) venga convertito in legge solo dopo le eventuali modifiche in Parlamento e la sua approvazione in aula entro 60 giorni. Intanto è in vigore, in attesa di indicazioni su come applicare le nuove norme.

Quali misure ci riguardano da più vicino? Come interpretarle? Ecco qui alcuni chiarimenti.

Permessi lavorativi (legge 104/1992)

Per quanto riguarda le tre giornate concesse alla stragrande maggioranza dei T3, e in generale ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata (cioè l’art.3, comma 3 della Legge n. 104), ecco cosa riporta l’art. 24.

[Aggiornamento del 18/03]
Il testo del comma 1, inizialmente soggetto a parecchie interpretazioni sul numero e la distribuzione dei giorni di permesso in più, è stato successivamente chiarito dalle relative circolari e le informazioni fornite dallo stesso Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la residenza del Consiglio dei Ministri. Quindi i giorni di permesso sono in totale 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 sia per lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992), sia per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Come sono distribuiti questi giorni di permesso?

Viste le condizioni eccezionali, i giorni di permesso si possono prendere a scelta nei due mesi (diversamente dalla prassi che non prevede la cumulabilità dei permessi mensili). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse e sicuramente chi già usufruisce o è già autorizzato a prendere i classici tre giorni mensili di permesso, sarà più facilitato nell’ottenere i giorni aggiuntivi.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Lavoro agile

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)
1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

L’articolo in questione prevede in via del tutto straordinaria e fino alla fine di aprile 2020 per il lavoratori con gravi disabilità o per chi ha nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave,  il diritto di lavorare in modalità agile o Smart working “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Quindi possibilità di telelavoro, senza vincoli orari e presenza fisica sul luogo di lavoro, in accordo con il datore di lavoro.

Lavoratori affetti da diabete

In che modo sono interessati da questa norma gli adulti affetti da diabete di tipo 1?

Fino al 30 aprile, chi ha il riconoscimento della disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), potrà assentarsi da lavoro; in questi casi l’assenza è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).

E gli altri? Molto spesso agli adulti affetti “solo” da diabete  di tipo 1 non è riconosciuto l’art.3, comma 3 della Legge n. 104 (cioè la disabilità grave). E quindi non possono avere nessuna agevolazione o facilitazione. Anche in tempi di Coronavirus.

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