L’indennità di accompagnamento, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali della persona.
L’indennità di frequenza serve a fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi per venire incontro alle spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
Non sono tra loro cumulabili (o l’una o l’altra).
Al raggiungimento della maggiore età, è necessario un nuovo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
La Legge n. 114/2014 tuttavia permette al minore di inoltrare una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, in modo da ottenere in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Prima della L. 114/2014 al compimento del 18° anno non si riceveva automaticamente alcuna prestazione economica.
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