Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da C.M.
Buongiorno, vorrei chiedere un consulto all’Avv. Umberto Pantanella in merito ad una decisione della commissione locale patenti di Genova ASL 3 dalla quale penso di avere subito un danno.

L’AVVOCATO RISPONDE
Gentile Sig. C.M.
in base alla vigente normativa il rilascio o il rinnovo della patente, in un soggetto diabetico, dipende dal certificato del medico diabetologo e, da quanto Lei mi riferisce, Lei è stato inviato alla visita presso la Commissione Medica Locale della sua città a seguito di quanto deciso dal Diabetologo.
Il Codice della Strada è stato di recente riformato e nella sua nuova ed attuale stesura prevede che i pazienti diabetici, in condizione di adeguato compenso della malattia, possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente A, B e BE come tutti gli altri cittadini; l’unica differenza consiste nella necessità di produrre la scheda di valutazione diabetologica che si può inviare da parte del medico accertatore abilitato, in via telematica.
Se non vi sono complicanze, il rinnovo segue le tabelle canoniche, cioè quelle fissate per l’età, al pari di ogni altro soggetto.
L’art. 119 comma 2-bis. del Codice della Strada prevede che “L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e’ effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unita’ sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e’ subordinata la conferma o la revisione della patente di guida“
Il comma 4 del medesimo art 119 stabilisce inoltre che: “L’accertamento dei requisiti fisici e psichici e’ effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali …nei riguardi (…) lettera d): di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità’ e la sicurezza della guida.
Dunque qualora venga rilevata la presenza di complicanze o anche il semplice dubbio sulla idoneità, il medico accertatore, a seconda del grado e della tipologia delle stesse, può o ridurre la validità della patente oppure inviare il paziente alla competente Commissione Medica Locale (CML).
La circostanza che Lei sia stato chiamato per essere sottoposto a visita medica in CML mi induce a ritenere che il medico abbia applicato il comma 4 dell’art. 119 CDS.
Il successivo comma 5 stabilisce che “I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi”.
In altre parole si può:
a) proporre ricorso giurisdizionale al TAR (nel termine di sessanta giorni dal provvedimento negativo) ;
oppure
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (nel termine di 120 giorni);
oppure
c) Richiedere una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa.
Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella
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Bunasera avvocato
Mi chiamo Gianluca e per rimanere in ambito rinnovo patente vorrei porle il mio problema e soprattutto sapere a chi rivolgermi per far valere la legge anche nel mio caso.
Ho appena rinnovato la patente c/o commissione medica,anche se normativa e centro diabetologico mi indirizzavano c/o qualsiasi agenzia della motorizzazione o medico legale,solo che nel momento in cui andavano ad inserire il mio numero di patente sul portale della motorizzazione usciva fuori la dicitura obbligo di commissione medica che non è prevista, perché il mio certificato del centro diabetologico dove sono in cura, attestava che il mio controllo era medio e che non c erano complicanze che potessero compromettere la guida (anni stimati sul certificato 5, la commissione li ha tramutati in anni 3)
Sono andato a parlare e con la motorizzazione e con la commissione medica ma nessuno mi sa dare risposta.
Chiedo a lei gentilmente se sa indirizzarmi per far valere i miei diritti,o per me è una legge diversa?
In attesa di una sua risposta la ringrazio infinitamente.
Cordiali saluti
Buongiorno, qui può trovare la risposta dell’avvocato Umberto Pantanella: https://www.deebee.it/?p=8078