Visita di revisione per la L.104/1992: «Devo inoltrare una nuova domanda di invalidità?»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da F.I., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
a febbraio 2017 avrò la revisione riguardante la pratica 104 di mia figlia.
Oltre alla relazione del centro alla vecchia 104 devo per caso inoltrare la nuova domanda di invalidità civile? Quando feci la prima richiesta nel 2012 andai dalla pediatra la quale inoltrò richiesta per invalidità civile e successivamente fui convocata per accertare invalidità e 104; quindi presumo fosse fatto tutto insieme.

Grazie per la vostra risposta,
F.I.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile F.
la sottoposizione a visita di revisione per la già concessa invalidità e per lo stato di handicap di cui alla L.104/1992 è stata oggetto di un importante intervento legislativo in tema di semplificazione: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità, cui ha fatto seguito la Circolare INPS n. 10 del 23/1/2015.

Il principio è quello della conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione) e dunque l’intento è quello di “una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”. Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

Dunque alla luce di quanto chiarito dall’Inps nella propria Circolare, emanata in attuazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, non ritengo che debba, allo stato, essere inoltrata una nuova domanda di invalidità, dovendosi invece ritenere che quanto già acquisito permanga sino all’esito della prossima vista di revisione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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