Rinnovo patente e commissione medica

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di G., diabetico di tipo 1.

 Buonasera avvocato,
mi chiamo G. e per rimanere in ambito rinnovo patente vorrei porle il mio problema e soprattutto sapere a chi rivolgermi per far valere la legge anche nel mio caso.
Ho appena rinnovato la patente presso la commissione medica, anche se normativa e centro diabetologico mi indirizzavano presso qualsiasi agenzia della motorizzazione o medico legale, solo che nel momento in cui andavano ad inserire il mio numero di patente sul portale della motorizzazione usciva fuori la dicitura obbligo di commissione medica che non è prevista, perché il mio certificato del centro diabetologico, dove sono in cura, attestava che il mio controllo era medio e che non c’erano complicanze che potessero compromettere la guida (anni stimati sul certificato 5, la commissione li ha tramutati in anni 3).
Sono andato a parlare e con la motorizzazione e con la commissione medica ma nessuno mi sa dare risposta.
Chiedo a lei gentilmente se sa indirizzarmi per far valere i miei diritti, o per me è una legge diversa?

In attesa di una sua risposta la ringrazio infinitamente.
Cordiali saluti.  


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile G.,
poiché la normativa vigente prevede che per il rinnovo in COMMISSIONE MEDICO LEGALE, integrata con Specialista Diabetologo devono andare i titolari di Patenti del gruppo 1 (A, B, BE e sottocategorie) che siano con Rischio Elevato per la sicurezza alla guida (e per Patenti gruppo 2 (C, D, CE, DE e sottocategorie) tutti), è possibile che ci sia stato un disguido nella trasmissione dei dati.

La legge è chiara e l’art 119, comma 4 del C.d.S. prevede che “L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e’ fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità’ e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.”

Il medico diabetologo potrebbe, nel Suo caso, aver sì attestato il controllo medio (controllo della patologia), ma aver certificato (forse per errore) un rischio elevato per la sicurezza alla guida.

Comunque, tenga conto che avverso la decisione della Motorizzazione, ai sensi dell’art. 5 dell’art 119 C.d.S. Lei potrà fare ricorso in autotutela, secondo quanto previsto dalla Legge:
“I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi”
Il termine per il ricorso al TAR è di 60 giorni e quello al Presidente della Repubblica è 120 giorni.

Cordiali saluti
Avv. Umberto Pantanella

 

Sei interessato ai consigli legali del nostro avvocato? Clicca qui per leggerne altri ancor più interessanti!

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
©Riproduzione riservata
Print Friendly, PDF & Email

Vuoi parlare con le migliaia di amici che hanno già sperimentato le soluzioni proposte su DeeBee.it? Vuoi fare qualche domanda su un argomento specifico per conoscere le opinioni ed i suggerimenti di chi ci è già passato? Vuoi suggerire tu qualcosa dicendo la tua?
Non devi fare altro che iscriverti nel gruppo Nightscout Italia ed otterrai risposta ad ogni tua domanda! Nel nostro gruppo affrontiamo ogni tematica inerente il diabete (non solo tecnologia ma anche leggi, sport, alimentazione, accettazione, gestione quotidiana, L104, ecc., sia per adulti che per bambini).
Enjoy!

Ti potrebbero interessare anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *