Archivi tag: Avv. Umberto Pantanella

Esonero dal bollo auto, IVA agevolata e pensione di invalidità: ne ho diritto con la mia percentuale di invalidità?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di P.S., una ragazza affetta da diabete mellito 1.

Gentilissimo Avvocato,
sono una ragazza di 25 anni diabetica da 22 anni (all’esordio avevo 3 anni e mezzo) e le scrivo per avere delle informazioni che purtroppo nessuno è in grado di darmi.
Nel 2013 ho fatto richiesta all’Inps per la legge 104. Dopo un paio di mesi ho ricevuto risposta (posso eventualmente allegarla): mi conferiscono il 60 % di disabilità.
Posso avere la dichiarazione dell’Iva agevolata e l’esonero del bollo auto se acquisto un auto quest’anno? Inoltre, potrei richiedere una pensione di invalidità ?
Grazie mille e buon lavoro.
P.S.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile P.,
la percentuale di invalidità del 60%, quindi da non confondere con lo stato di handicap di cui pure ha fatto domanda ex lege 104/1992, non consente la richiesta di una pensione di invalidità.
Infatti la pensione di invalidità (o inabilità) civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate prevede, per l’acquisto dei veicoli, alcune agevolazione fiscali: la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo, l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria) e l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.

La condizione è che si rientri in queste categorie di disabili: non vedenti e non udenti; disabili con handicap psichico o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Al di fuori di questi casi, non è prevista alcuna agevolazione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

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Quali sono i diritti dei bambini affetti da diabete e di chi li assiste?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di F., papà di un bimbo affetto da diabete mellito 1.

Salve,
sono padre di un bimbo di 3 anni e mezzo che ha esordito l’anno scorso, vorrei sapere quali sono sono i suoi diritti e quali i nostri e anche che tipo di domande devo presentare.
Grazie


L’AVVOCATO RISPONDE

 Gentile F.
la domanda impone una risposta complessa e potrò soffermarmi solo sugli aspetti più salienti dei diritti del minore diabetico e di chi gli presta assistenza.

Il nostro ordinamento prevede in primo luogo una legge quadro, la n.115/1987 dedicata al diabete intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito“.

La legge fissa principi generali, demandando poi alle Regioni il compito di attuarli attraverso l’adozione dei Piani Sanitari.
In particolare viene dedicata particolare attenzione al minore diabetico ad esempio per il suo pieno inserimento in ambito scolastico e prescolastico e per lo svolgimento di attività sportiva.

I diritti del minore diabetico sono legati principalmente al riconoscimento della sua patologia ed in particolare al riconoscimento dello stato di handicap o di invalidità.

È necessario inoltrare quindi domanda all’INPS per ottenere lo stato di handicap e/o quello di invalidità e la domanda può essere inoltrata per via telematica o personalmente o attraverso (scelta di gran lunga preferita) un patronato, opzione che mi sento di consigliare.

Le principali misure a sostegno del minore diabetico e della sua famiglia sono:

1. L’indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, che è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n.289, art.1 della Legge 289/1990, e che spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
E’ una prestazione economica, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età e poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

2. L’indennità di accompagnamento, che è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Dunque spetta solo ed esclusivamente in ragione della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Entrambe presuppongono una dichiarazione di invalidità e non sono tra loro cumulabili.

Sono collegati invece alla dichiarazione di handicap e di handicap con connotazione di gravità, altri benefici di legge, come i permessi di lavoro di cui può usufruire il genitore lavoratore dipendente di un minore diabetico o i congedi straordinari retribuiti.

Sono previsti e regolati dall’art.33, L.104/92 e vengono concessi ai genitori o parenti fino al terzo grado di disabili con handicap grave accertato (art.3, comma 3, L.104/92) cioè colui che è affetto da una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Chi assiste un familiare convivente con handicap grave certificato ha diritto a un congedo straordinario retribuito, della durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa: è possibile assentarsi anche in maniera frazionata, ma la frazionabilità è soltanto giornaliera e non oraria.
Il beneficio spetta, nell’ordine: al coniuge che convive col lavoratore, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli ed alle sorelle conviventi e, in mancanza, ad altri parenti o affini fino al terzo grado; è indispensabile la convivenza col soggetto disabile.

Vi sono infine altri istituti a sostegno del genitore, lavoratore dipendente, che assiste il minore con handicap con connotazione di gravità, quali il diritto alla scelta della sede, il rifiuto al trasferimento, il rifiuto di prestare lavoro notturno, o di prestare lavoro domenicale o festivo (solo per alcuni contratti collettivi, come il CCNL Commercio e Terziario, nel quale è stabilito che i portatori di handicap grave beneficiari di Legge 104, nonché i familiari conviventi che li assistono, possono legittimamente rifiutarsi di lavorare la domenica e nei festivi), ed anche particolari agevolazioni fiscali.

Data quindi la molteplicità delle possibili provvidenze, anche di natura economica, il primo necessario passo da compiere è quello di inoltrare domanda per la dichiarazione dello stato di handicap o di invalidità del minore diabetico ed in base all’esito delle visita in Commissione Medica richiedere i benefici previsti per Legge.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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Rinnovo patente e commissione medica

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di G., diabetico di tipo 1.

 Buonasera avvocato,
mi chiamo G. e per rimanere in ambito rinnovo patente vorrei porle il mio problema e soprattutto sapere a chi rivolgermi per far valere la legge anche nel mio caso.
Ho appena rinnovato la patente presso la commissione medica, anche se normativa e centro diabetologico mi indirizzavano presso qualsiasi agenzia della motorizzazione o medico legale, solo che nel momento in cui andavano ad inserire il mio numero di patente sul portale della motorizzazione usciva fuori la dicitura obbligo di commissione medica che non è prevista, perché il mio certificato del centro diabetologico, dove sono in cura, attestava che il mio controllo era medio e che non c’erano complicanze che potessero compromettere la guida (anni stimati sul certificato 5, la commissione li ha tramutati in anni 3).
Sono andato a parlare e con la motorizzazione e con la commissione medica ma nessuno mi sa dare risposta.
Chiedo a lei gentilmente se sa indirizzarmi per far valere i miei diritti, o per me è una legge diversa?

In attesa di una sua risposta la ringrazio infinitamente.
Cordiali saluti.  


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile G.,
poiché la normativa vigente prevede che per il rinnovo in COMMISSIONE MEDICO LEGALE, integrata con Specialista Diabetologo devono andare i titolari di Patenti del gruppo 1 (A, B, BE e sottocategorie) che siano con Rischio Elevato per la sicurezza alla guida (e per Patenti gruppo 2 (C, D, CE, DE e sottocategorie) tutti), è possibile che ci sia stato un disguido nella trasmissione dei dati.

La legge è chiara e l’art 119, comma 4 del C.d.S. prevede che “L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e’ fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità’ e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.”

Il medico diabetologo potrebbe, nel Suo caso, aver sì attestato il controllo medio (controllo della patologia), ma aver certificato (forse per errore) un rischio elevato per la sicurezza alla guida.

Comunque, tenga conto che avverso la decisione della Motorizzazione, ai sensi dell’art. 5 dell’art 119 C.d.S. Lei potrà fare ricorso in autotutela, secondo quanto previsto dalla Legge:
“I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi”
Il termine per il ricorso al TAR è di 60 giorni e quello al Presidente della Repubblica è 120 giorni.

Cordiali saluti
Avv. Umberto Pantanella

 

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

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Ottenendo l’indennità di frequenza, si può richiedere l’indennità di accompagnamento?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di M.C., papà di bimbo affetto da diabete mellito 1.

Gent.mo Avvocato buongiorno,
vorrei sottoporLe una breve domanda. Mio figlio ha l’invalidità civile in quanto affetto da diabete mellito di tipo 1, gli è stata riconosciuta l’indennità di frequenza, nel certificato di riconoscimento dell’invalidità c’è scritto: MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) – indennità di frequenza.
Ora la mia domanda è: non essendo autosufficiente nella gestione del diabete avendo soltanto 7 anni posso richiedere ed ottenere l’indennità di accompagnamento?
RingrandoLa del tempo La saluto caldamente.
M. R.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile M.R.
Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.
Le due provvidenze non sono tra loro compatibili.

Infatti, l’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti.
È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento la Legge 11 febbraio 1980, n.18 richiede il requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e che sia necessaria un’assistenza continua.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Spero di esserLe stato utile e Le porgo cordiali saluti

Avv. Umberto Pantanella

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Modello di responsabilità ICRIC: ricovero ospedaliero e frequenza a centri specializzati

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di C., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
vorrei sapere se nel modello di responsabilità ICRIC si deve dichiarare come periodo di ricovero il day hospital. Poi in quanto riguarda la frequenza nei “centri specializzati nel trattamento terapeutico” cosa devo trasmettere?
L’INPS dice: “Si ricorda che nei casi di frequenza ai centri di cui al punto precedente è necessario consegnare alla sede INPS territorialmente competente o al patronato, la certificazione di frequenza in originale rilasciata dal centro, con l’indicazione della durata e della frequenza prevista nonché dell’effettiva frequenza da parte dell’interessato”. Si intende un certificato dal centro di diabetologia che frequenta in cui è precisato quante volte all’anno frequenta il centro?
Grazie


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile Signora,
presumendo che la compilazione del modello ICRIC Le serva per l’indennità di accompagnamento o per l’indennità di frequenza, l’INPS è più volte intervenuto sulla nozione di ricovero, principalmente con la circolare 155/2010, in cui è precisato che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Ora poiché le due indennità non sono compatibili con il ricovero e l’Inps chiarisce per ricovero solo quello definito a tempo pieno, ritengo che non si intenda come ricovero il day hospital relativo alla periodica visita di controllo.

Per quanto attiene l’indennità di accompagnamento è incompatibile con un ricovero per un periodo superiore ai 30 giorni, mentre per quella di frequenza, è incompatibile con ogni forma di ricovero.

Per maggiore cautela, poiché la trasmissione è telematica e solitamente avviene tramite Patronato, Lei potrà, se del caso, chiedere ulteriori delucidazioni proprio al Patronato, ove presumo avrà proposto la prima domanda amministrativa.
Spero di aver risposto al Suo quesito e Le porgo cordiali saluti

Avv. Umberto Pantanella

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L. 104/92: estensione dei permessi anche al convivente more uxorio del partner con figlio disabile?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di A.V., convivente more uxorio di una mamma di bimbo affetto da diabete mellito 1.

Buongiorno avvocato Pantanella, le chiedo se è possibile estendere ai compagni di genitori T3 di quanto ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale in merito all. art. 33 c. 3 della L. 104/92 ovvero estensione della fruibilità dei permessi ai conviventi more uxorio.
Se sono compagno/a di un genitore T3, che non è lavoratore subordinato e quindi non fruisce direttamente dei permessi,  posso usufruirne io?
Lascio link alla sentenza:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=213
A.V.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile A.V.

La sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale ha stabilito che i permessi retribuiti previsti dall’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 non sono più esclusiva prerogativa dei genitori, dei parenti e degli affini, nonché del coniuge di una persona disabile riconosciuta in situazione di gravità, ma vengono estesi al convivente more uxorio.

Ora si tratta di stabilire se debba trattarsi solo del convivente more uxorio del partner disabile oppure possa essere estesa ad uno dei partners di una famiglia di fatto, in cui vi sia la presenza di un figlio disabile, figlio di uno solo dei due partners.

La Corte è intervenuta dichiarando incostituzionale solo “l’art. 33 comma 3, L.104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Ai sensi dell’art 33, comma 3, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, possono infatti fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuiti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con handicap in situazione di gravità purché:

  • coniuge (della persona portatrice di handicap grave)
  • parente ed affine del disabile, entro il secondo grado, genitori compresi (della persona portatrice di handicap grave)
  • parente ed affine di terzo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per la Corte Costituzionale, tali permessi vanno riconosciuti anche al convivente more uxorio e non solo al coniuge e ai parenti e affini.

La parte dispositiva della sentenza si riferisce solo al convivente more uxorio, il quale ha diritto come qualunque altro soggetto e particolarmente il coniuge, ad usufruire dei permessi retribuiti per assistere la persona disabile.

E dunque, la sentenza è destinata solo ad equiparare il convivente della persona disabile al coniuge.

Questo perché la Corte è stata investita limitatamente al quesito posto dal Tribunale rimettente, cioè il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), per violazione degli art. 2, 3 e 32 della Costituzione «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità».
E sul punto ha espresso l’incostituzionalità della norma,  in parte qua.

Ora, quando la dichiarazione di incostituzionalità colpisce una sola parte della disposizione legislativa impugnata, quella appunto non compatibile con la Costituzione, lascia sopravvivere il resto. Anzi la Corte, proprio per ridurre al massimo gli effetti di “vuoto” legislativo prodotti dalle sue pronunce di accoglimento, definisce attentamente la parte della legge destinata a cadere. Cosa che è avvenuta.
Non rientra nei suoi compiti né legiferare, né stabilire principi “estensibili”.
Funzione della Corte, come insegna la questione rimessale e la decisione presa in questo caso, è stabilire se la norma sia in tutto o in parte, in conflitto con una o più norme costituzionali.
Tuttavia, dalla sentenza possono già enuclearsi alcuni principi, che potrebbero, forse in futuro, far scaturire decisioni  favorevoli ad estendere il beneficio (già concesso al coniuge ed ora al convivente more uxorio del disabile)  anche al convivente di un genitore di figlio disabile.

Mi sembra siano degni di nota questi passaggi.

  1. La Corte, pur non volendo equiparare diritti ed obblighi tra coniugi e conventi more uxorio, ha inteso tutelare la salute del soggetto affetto da disabilità assicurandogli la vicinanza della persona con cui ha una “relazione affettiva”.
  2. Se il principio è la relazione affettiva tra persona con handicap e suo “familiare”, “coniuge” o “convivente more uxorio”, e se la norma, oggi parzialmente  dichiarata incostituzionale è contenuta in una Legge-quadro che mira all’integrazione sociale della persona con handicap, l’interesse primario da tutelare è il diritto all’assistenza del disabile in particolare, e quello della salute in generale.
  3. Date queste premesse, la relazione affettiva non può essere compressa e circoscritta nel rapporto di parentela o di coniugio, ben potendosi manifestare nella famiglia di fatto, intendendosi questa come “comunità di vita”.

Scrive infatti la Corte che, in mancanza, il diritto, costituzionalmente presidiato, del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato normativo rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.

Ed ancora, sul diritto alla salute, la Corte ritiene che debba essere garantito e tutelato al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico.

Pertanto,  pur nel silenzio della Corte sul punto specifico, ma in aderenza con i principi dalla stessa enunciati nella sentenza, sarebbe davvero auspicabile, anche con un intervento legislativo ad hoc, che il convivente more uxorio possa usufruire dei permessi retribuiti per assistere una persona disabile, figlia del proprio partner  (sempre a condizione di alternativitá con il partner e sempre che il beneficiario richiedente sia lavoratore dipendente pubblico o privato).

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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Indennità di frequenza e sport agonistico

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di C., mamma di bimbo affetto da diabete mellito 1.

Gentile Collega,
sono la mamma di un bambino di dieci anni, diabetico dall’età di cinque.
Mio figlio pratica vela a livello agonistico ed il prossimo anno passerà di categoria, con necessità del certificato medico sportivo per attività agonistica.
Ho da poco presentato la richiesta per ottenere l’indennità di frequenza.
Mi è sorto il dubbio se l’eventuale accertamento di invalidità civile possa in qualche modo interferire con l’attività sportiva agonistica (per esempio se la Federazione Italiana Vela potrebbe sollevare questioni  in forza dell’accertata invalidità nonostante il parere positivo del medico sportivo) oppure se si tratta di due percorsi distinti.
La ringrazio per l’attenzione.

Cordiali saluti
C.

L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile C.
l’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età dipendente anche dal reddito, le cui soglie sono previste annualmente dalla legge (per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a € 4.800,38.

Presuppone il requisito dell’invalidità, e nel Suo caso, trattandosi di minore di 18 anni occorre che la commissione accerti le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”

Il giudizio di invalidità finalizzato all’acquisizione del beneficio dall’indennità di frequenza è per Legge incompatibile con l’attività sportiva agonistica, secondo l’art. 8 comma 1 della Legge 16 marzo 1987, n. 115. “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.” (Pubblicata nella G.U. 26 marzo 1987, n. 71.), secondo cui:

“La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico ….”

Pur tuttavia il secondo comma della norma in parola sembra lasciare uno spiraglio per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica laddove prevede che:

Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all’articolo 5, attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico

Lo stato di malattia diabetica compensata dovrebbe confliggere con la nozione di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e dunque con l’invalidità.

Questo a stretto rigore di logica e di normativa.

Le due procedure, richiesta dell’indennità di frequenza e invalidità, da un lato, e certificazione medico agonistica, dall’altro sono però due procedure distinte.

E, concludendo, per esperienza personale, posso solo dire che molti genitori, al momento della richiesta di certificazione medico-agonistica, preferiscono non dichiarare alla Medicina dello Sport di aver ottenuto l’indennità di frequenza, od altri benefici connessi allo stato di invalidità o handicap, preferendo esibire solo la certificazione del medico diabetologo curante attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico.

Ciò al fine di rendere edotto il medico sportivo dell’uso di insulina, ai soli fini terapeutici, trattandosi di sostanza ritenuta dopante.

Spero di aver risposto al Suo quesito e La saluto cordialmente.

Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
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Visita di revisione per la L.104/1992: «Devo inoltrare una nuova domanda di invalidità?»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da F.I., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
a febbraio 2017 avrò la revisione riguardante la pratica 104 di mia figlia.
Oltre alla relazione del centro alla vecchia 104 devo per caso inoltrare la nuova domanda di invalidità civile? Quando feci la prima richiesta nel 2012 andai dalla pediatra la quale inoltrò richiesta per invalidità civile e successivamente fui convocata per accertare invalidità e 104; quindi presumo fosse fatto tutto insieme.

Grazie per la vostra risposta,
F.I.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile F.
la sottoposizione a visita di revisione per la già concessa invalidità e per lo stato di handicap di cui alla L.104/1992 è stata oggetto di un importante intervento legislativo in tema di semplificazione: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità, cui ha fatto seguito la Circolare INPS n. 10 del 23/1/2015.

Il principio è quello della conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione) e dunque l’intento è quello di “una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”. Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

Dunque alla luce di quanto chiarito dall’Inps nella propria Circolare, emanata in attuazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, non ritengo che debba, allo stato, essere inoltrata una nuova domanda di invalidità, dovendosi invece ritenere che quanto già acquisito permanga sino all’esito della prossima vista di revisione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

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Se un insegnante si rende disponibile a monitorare la somministrazione di insulina, il dirigente scolastico può impedirlo?

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da L.S., mamma di un bimbo affetto da diabete mellito 1.

Gentilissimo Avvocato Umberto Pantanella,
leggo sempre con estremo interesse la sua rubrica presente su DeeBee.it ed oggi sono io a porle una domanda.
Mio figlio è diabetico da due anni, da uno è microinfuso e il prossimo settembre frequenterà la seconda classe primaria. L’anno appena finito mi ha costretta a usufruire del congedo parentale concesso dalla Legge 104 art.3 comma 3 per poter somministrar l’insulina a mio figlio durante l’orario scolastico. Non posso lamentarmi della collaborazione con le insegnanti e il personale ATA in quanto utilizzando il controllo glicemico a distanza tramite Nightscout posso telefonare nel caso serva la somministrazione di zuccheri; inoltre, le maestre monitorano la glicemia tramite il ricevitore Dexcom. Durante l’estate però mio figlio ha acquisito una perfetta autonomia per effettuare i boli tramite microinfusore. Già da un paio di mesi se non è con noi genitori (ad esempio con i nonni o al centro parrocchiale) comunico telefonicamente la dose del bolo all’adulto che è con lui e lui se lo fa. A scuola però non sarà possibile in quanto anche se ci fosse del personale che si rende disponibile a guardare (solo guardare!) che il numero sia corretto mentre mio figlio da solo si somministra il bolo previa mia telefonata, la dirigente scolastica mi riferisce che “anche se qualcuno si rende disponibile, io in qualità di datore di lavoro non voglio che nessuno si prenda questa responsabilità”.

Ora mi chiedo: capisco che il tutto sia su base volontaria, ma è legale impedire questa collaborazione a chi si rendesse disponibile da parte della dirigente scolastica? Posso fare qualcosa?

La ringrazio anticipatamente,
L. S.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile L.,
alla luce della normativa vigente, e premesso che non esiste per il personale scolastico alcun obbligo di somministrare a scuola farmaci agli alunni, Lei dovrebbe innanzi tutto rivolgere una formale richiesta al Dirigente Scolastico, in cui domanda la disponibilità del personale ad essere presente al momento della somministrazione del bolo di insulina attraverso il microinfusore, in pratica non una vera e propria infusione, ma un mero controllo sulla quantità da erogare e che gli viene comunicata dall’esterno.

Va aggiunto che presentata la richiesta, il Dirigente scolastico, deve individuare lo specifico intervento da effettuare, e valutata la gravità della richiesta, dovrà prestare consenso, sempre ove raccolta la disponibilità del personale interno alla scuola (che, alla luce della normativa vigente, non è obbligatoria).

Infatti il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta è tenuto a verificare “la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione di farmaci” e  deve individuare chi tra il personale scolastico, resosi eventualmente disponibile ad assolvere tale compito, sia in possesso dei requisiti richiesti, cioè di aver seguito corsi di pronto soccorso. Ove tutto ciò non sia possibile (mancanza di convenzione con le Asl o di personale abilitato e disponibile) il Dirigente dovrà “darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta”.

Fin quì Le Linee Guida e le Raccomandazioni cui i dirigenti scolastici si uniformano, tenuto conto che che il diritto all’educazione e all’istruzione contenuto nell’art. 12 della stessa Legge n.104/1992 è prioritario.

Escludo che il Dirigente Scolastico possa impedire alla persona resasi disponibile di prestare la sua opera, anche di controllo, né impedire questa collaborazione, in quanto palesemente contraria alle fonti che Le ho citato e che sono: le Raccomandazioni del 2005 emanate dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro della Salute, (Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 – Dipartimento per l’istruzione  Prot. n. 2312/Dip/Segr del  25 novembre 2005 Oggetto: Somministrazione farmaci in orario scolastico: “Questo Ministero, d’intesa con il Ministero della Salute, ha predisposto l’allegato Atto di Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione del suddetto Atto e di svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le Indicazioni e le istruzioni contenute nello stesso trovino puntuale, corretta attuazione. Si ringrazia per la collaborazione” Le Linee Guida

Inoltri dunque la formale richiesta al Dirigente Scolastico, che Le dovrà necessariamente rispondere ed in caso di esito negativo, nel senso da Lei indicato e riferitoLe oralmente dalla Dirigente,  informi senza indugio l’Ufficio Scolastico Regionale.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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©Riproduzione riservata
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«Temo il ricorso e il licenziamento.»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da M.L. affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno  Avv. Umberto Pantanella,
ho visto attraverso il sito www.deebee.it  che si possono fare domande relative all’invalidità civile e concessione della legge 104/1992 per patologie anche via mail.

Le espongo il mio caso:
Mi chiamo M. L., nata nel 1960 e dal 2013 sono diabetica di tipo 1, insulino-dipendente per asportazione totale del pancreas, resosi necessario per complicanze( fistola pancreatica ) dopo un intervento di duodenocefalo-pancreasectomia.
Ho una malattia genetica rara: FAP in Sindrome di Gardner confermata da test genetico.
Per esserLe d’aiuto Le allego tutti gli interventi  fatti e la mia storia clinica.
Poi Lei vedrà come utilizzare le informazioni al meglio e con i termini medici esatti.

Conseguenze degli ultimi interventi :

  • diabete mellito tipo1
  • difficile controllo glicemico
  • numero alto di scariche dovuto alla mancanza del colon (12-15 al giorno)
  • calo ponderale e di forze
  • ipertensione
  • sensazione di disagio e insicurezza alla guida e riduzione concentrazione (sicuramente dovuta al difficile periodo passato l’anno scorso)
  • al momento osteopenia, ma nulla a carico della retina e della tiroide
  • al momento il mio lavoro è a tempo pieno compatibilmente con quanto la situazione fisica mi permette e la guida è limitata al tragitto per andare al lavoro
  • non dipendono dalla malattia, ma ho anche due protrusioni discali lombari e  trocanterite bilaterale alle anche.

Detto questo, veniamo al punto invalidità civile e legge 104.
Prima del 2013 mi era stata riconosciuta una invalidità del 50% e non la legge 104/1992.
Ovviamente dopo ho fatto richiesta di aggravamento e nuovamente della 104 perché ero sottopeso, senza forze e facevo molto fatica a gestire i postumi degli ultimi interventi del 2013. La legge 104 mi sarebbe sicuramente servita perché con i problemi intestinali spesso notturni e diabetici spesso devo ricorrere alle giornate di ferie per riprendermi.
Alla prima visita alla di giugno 2014 il medico della commissione di T. dopo aver letto la lettera di dimissioni dall’ospedale  2013, mi ha detto che non c’era scritto che ero diabetica.
Mi hanno chiamato per una seconda visita in settembre e il medico mi ha chiesto scusa per la nuova visita, ma ha detto che da quanto capito dal medico precedente non si capiva perché ero senza pancreas. Gli ho fatto vedere tutta la documentazione e, dopo averla letta, mi ha definito miracolata. Mi ha visitato, pesata, preso pressione e alla fine è arrivato il verbale con il 60%, ma non la legge 104.
Mi è stato consigliato di fare una nuova domanda di aggravamento e mi sono presentata con un medico legale.
Il medico della commissione mi ha chiesto “immagino che lei avrà cicatrici in pancia?”, dopo aver letto tutto.
Ho risposto di si e le ha voluto vedere, ma altro non ha fatto.
La Dott.sa che mi accompagnava ha specificato le difficoltà che ho nel lavoro con le numerose scariche intestinali, le difficoltà a gestire il diabete, il fatto che dopo la visita con holter pressorio della Medicina dello Sport di T. ho aumentato la terapia per la pressione e mi hanno dato l’esenzione per ipertensione, le difficoltà ad essere sempre e a tempo pieno al lavoro per la debolezza provocata dalle coliche intestinali e diarrea… etc.
Mi sembrava avessero capito. La dott.sa ha anche parlato della legge 104 per non dover sempre prendermi ferie o permessi per recuperare le ore/giornate di assenza al lavoro e anche alla legge per il mansionamento in modo da evitare cambi che mi potessero provocare ulteriori peggioramenti della mia qualità di vita.
Infine è arrivato il verbale definitivo in cui ho si ottenuto l’80% di invalidità, ma non mi è stata accordata la legge 104 e soprattutto hanno, come lei potrà vedere, definito la mia attitudine al lavoro, cambiamenti di postura, utilizzo e movimento degli arti, della schiena, vista, udito… tutto in modo completo ed elevato. Il tutto senza farmi fare nessun movimento e visitarmi per accertare queste cose.
Inoltre rispetto ai verbali precedenti del 2014 adesso, nella sezione apposita, dicono “si ritiene importante escludere inserimento avvenga in ambienti e/o preveda mansioni che comportino: la x è su Esposizione a variazioni termiche.
Cioè adesso posso: sollevare e spostare oggetti, spostare pesi, movimentare carichi, stare in posizioni sopraelevate, esposta a polveri e irritanti respiratori, solventi, vernici ????
Ora con tutto il rispetto per i medici…. io ritengo ci siano i presupposti per fare ricorso a questo verbale o perlomeno non è stata riconosciuta la gravità.
Capisco che la mia situazione si può definire BORDERLINE e sia difficile dare una valutazione e sono ben felice di non avere bisogno di accompagnatorie, ma la 104 mi sembra un diritto.

Mi piace la definizione che Lei da di sé nel sito www.deebee.it e vorrei riuscire anch’io ad essere di aiuto agli altri, ma devo ancora prendere consapevolezza della mia nuova vita e gestire al meglio gli scompensi della mia salute.

Adesso non so che fare, nel senso che temo che se faccio ricorso si va davanti ad un giudice e la pratica duri anni col rischio di pagare l’avvocato più spese senza ottenere nulla e senza poter fare altro finché non termina la causa. Inoltre temo che, dovessero riconoscere magari il 100% e la 104, poi potrei essere penalizzata col licenziamento perché se sono invalida al 100 pur lavorando al 100%, non potrei lavorare.

Mi scuso per essermi prolungata nello scrivere questa mail, per la franchezza e anche durezza del mio tono.

Ecco quanto, ora Le chiedo in qualità di avvocato del diritto del lavoro, previdenziale e civile che essendo diabetico di tipo 1 è profondo conoscitore degli aspetti legali connessi alla patologia e dei diritti del paziente diabetico se può cortesemente darmi un Suo parere ed eventualmente un consiglio.

La ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità.

Cordiali saluti,
M.L.


L’AVVOCATO RISPONDE

 Gentile M.
in primo luogo è opportuno segnalare che i termini per proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice avverso un provvedimento negativo adottato dalla Commissione Medica è di 180 giorni dalla data di ricezione (notifica) del relativo verbale.

Se lei ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile all’80% può presentare ricorso avverso il provvedimento, ove non siano decorsi i termini, o richiedere di essere nuovamente sottoposta a visita mendica per ulteriore aggravamento.

Va aggiunto che l’invalidità, anche del 100% e dunque il riconoscimento di invalidità civile in generale è rilevante ai fini della fruizione di benefici di tipo economico e di tipo non economico, e non è impedito, anzi è agevolato, l’accesso al lavoro in persona riconosciuta in condizioni di disabilità (Legge 68/99, attraverso il collocamento obbligatorio); e dunque si può essere invalidi civili ma idonei al lavoro, sia pur con adibizione di mansioni confacenti alla propria particolare patologia.

Non solo non deve temere l’esito di una nuova visita, ma anche e soprattutto il timore di un licenziamento, che, a mio parere, sarebbe del tutto illegittimo.

Cordialità.
Avv. Umberto Pantanella

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