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Coronavirus e diabete: come cambia la Legge 104

Si chiama “Cura Italia”, ed è stato pubblicato nella notte del 17 marzo 2020 nella Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge che introduce misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’iter prevede che dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto legge (che entra in vigore immediatamente) venga convertito in legge solo dopo le eventuali modifiche in Parlamento e la sua approvazione in aula entro 60 giorni. Intanto è in vigore, in attesa di indicazioni su come applicare le nuove norme.

Quali misure ci riguardano da più vicino? Come interpretarle? Ecco qui alcuni chiarimenti.

Permessi lavorativi (legge 104/1992)

Per quanto riguarda le tre giornate concesse alla stragrande maggioranza dei T3, e in generale ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata (cioè l’art.3, comma 3 della Legge n. 104), ecco cosa riporta l’art. 24.

[Aggiornamento del 18/03]
Il testo del comma 1, inizialmente soggetto a parecchie interpretazioni sul numero e la distribuzione dei giorni di permesso in più, è stato successivamente chiarito dalle relative circolari e le informazioni fornite dallo stesso Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la residenza del Consiglio dei Ministri. Quindi i giorni di permesso sono in totale 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 sia per lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992), sia per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Come sono distribuiti questi giorni di permesso?

Viste le condizioni eccezionali, i giorni di permesso si possono prendere a scelta nei due mesi (diversamente dalla prassi che non prevede la cumulabilità dei permessi mensili). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse e sicuramente chi già usufruisce o è già autorizzato a prendere i classici tre giorni mensili di permesso, sarà più facilitato nell’ottenere i giorni aggiuntivi.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Lavoro agile

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)
1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

L’articolo in questione prevede in via del tutto straordinaria e fino alla fine di aprile 2020 per il lavoratori con gravi disabilità o per chi ha nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave,  il diritto di lavorare in modalità agile o Smart working “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Quindi possibilità di telelavoro, senza vincoli orari e presenza fisica sul luogo di lavoro, in accordo con il datore di lavoro.

Lavoratori affetti da diabete

In che modo sono interessati da questa norma gli adulti affetti da diabete di tipo 1?

Fino al 30 aprile, chi ha il riconoscimento della disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), potrà assentarsi da lavoro; in questi casi l’assenza è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).

E gli altri? Molto spesso agli adulti affetti “solo” da diabete  di tipo 1 non è riconosciuto l’art.3, comma 3 della Legge n. 104 (cioè la disabilità grave). E quindi non possono avere nessuna agevolazione o facilitazione. Anche in tempi di Coronavirus.

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Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

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«Se lavoro solo alcuni giorni della settimana, di quanti giorni di permesso retribuito ho diritto al mese?»

Ci è voluto il ricorso di un dipendente delle Poste Italiane e una sentenza rivoluzionaria della Cassazione per dare una risposta a questa domanda, legata al part-time verticale. Questo tipo di contratto prevede un’attività lavorativa svolta a tempo pieno ma solo in certi giorni della settimana o del mese. Allora quanti giorni di permesso spettano al dipendente?

Il caso, sul quale la Corte Suprema si è espressa con la sentenza n. 22925 depositata il 29 settembre 2017, ha riguardato il padre di una bambina alla quale era stato riconosciuto l’handicap grave. Al passaggio dal rapporto di lavoro full-time a part-time verticale (lavorando quattro giorni a settimana), S.B. si è visto decurtare i tre giorni di permesso retribuiti riconosciuti dall’art. 33, comma 3 della L. 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti che assistono un congiunto affetto da handicap grave. Senza darsi per vinto, ha intrapreso un’azione giudiziaria arrivando fino all’ultimo grado di giudizio, per riavere i suoi tre giorni di permesso, invece dei due concessi dal datore di lavoro. Quest’ultimo aveva riproporzionato i giorni di permesso in base alla percentuale del rapporto part-time.

Appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto” hanno sentenziato gli Ermellini, i giudici della Cassazione chiamati spesso così per il particolare abbigliamento che in occasioni solenni prevede la toga rossa con bordo di pelliccia di ermellino.

Abbiamo chiesto all’Avv. M. Laura Chiofalo di spiegarci meglio la novità e la portata della sentenza: “L’importanza di tale pronuncia deriva dalla valutazione comparativa degli interessi delle parti, effettuata dalla Suprema Corte attraverso un iter argomentativo di notevole interesse. Infatti, nel provvedimento in questione, si legge testualmente che : “ In tema di lavoro a tempo parziale verticale, nel regime di cui al d. lgs. n. 61 del 2000, nel bilanciamento fra il diritto del lavoratore all’integrale fruizione dei permessi ex art. 33. Comma 3, L104/92, fondato sulla finalità socio – assistenziale dell’istituto e sul rilievo costituzionale degli interessi protetti, e quello del datore di lavoro di non vedere irragionevolmente sacrificate le sue contrapposte esigenze, il criterio per l’applicabilità del riproporzionamento ex art. 4, lett. b), del d. lgs. cit., va rinvenuto nella modalità di articolazione dell’orario di lavoro, sicchè la fruizione dei permessi va integralmente riconosciuta solo nel caso di prestazione resa su base settimanale per un numero di ore supeiore al 50% di quello ordinario.” Pertanto, nel bilanciamento degli interessi in gioco, prevale, secondo la Suprema Corte, l’interesse, costituzionalmente rilevante ex art. 32 Cost., alla tutela della salute psico-fisica del disabile, rispetto all’interesse, contrapposto, del datore di lavoro all’organizzazione dell’azienda anche sotto il profilo della modulazione dell’orario della prestazione lavorativa di ciascun dipendente, purchè, in ogni caso, l’orario di lavoro
sia pari, complessivamente, almeno al 50% di quello ordinario.

Se l’azienda non dovesse applicare questi parametri cosa bisognerebbe fare?
La fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte si riferisce ad un caso specifico, non espressamente disciplinato da alcuna norma di legge. Manca, in sostanza, un’espressa previsione legislativa che tenga conto del passaggio dal rapporto di lavoro full time a quello part time. Da qui nasce, sostanzialmente, la totale discrezionalità della scelta dei giorni da concedere a tale titolo da parte del datore di lavoro. Qualora non vengano riconosciuti i 3 giorni di permessi mensili, occorre, necessariamente, previa richiesta stragiudiziale non accolta dalla parte datoriale, rivolgersi al Giudice del Lavoro del Tribunale competente per territorio, al fine di chiedere l’accertamento del diritto nonché la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del dipendente per effetto dell’illegittimo riproporzionamento dei giorni di permesso concessi.

– Lo stesso principio dovrebbe, in teoria, valere anche per il congedo straordinario per gravi motivi familiari?
Sì, i medesimi principi, certamente, valgono anche per il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001, così come correttamente evidenziato, non solo nel capo n. 6.2 della sentenza in esame, ma anche dalla Corte cost. nella sentenza n. 213/2016, laddove, nell’affrontare la questione relativa alla disparità di trattamento tra il coniuge ed il convivente more uxorio nella concessione dei permessi ex L.104/92, è stato ribadito, espressamente, che “Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui al d.lgs. n. 151 del 2001 – è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione del figlio dell’assistito”.

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Ottenendo l’indennità di frequenza, si può richiedere l’indennità di accompagnamento?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di M.C., papà di bimbo affetto da diabete mellito 1.

Gent.mo Avvocato buongiorno,
vorrei sottoporLe una breve domanda. Mio figlio ha l’invalidità civile in quanto affetto da diabete mellito di tipo 1, gli è stata riconosciuta l’indennità di frequenza, nel certificato di riconoscimento dell’invalidità c’è scritto: MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) – indennità di frequenza.
Ora la mia domanda è: non essendo autosufficiente nella gestione del diabete avendo soltanto 7 anni posso richiedere ed ottenere l’indennità di accompagnamento?
RingrandoLa del tempo La saluto caldamente.
M. R.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile M.R.
Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.
Le due provvidenze non sono tra loro compatibili.

Infatti, l’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti.
È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento la Legge 11 febbraio 1980, n.18 richiede il requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e che sia necessaria un’assistenza continua.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Spero di esserLe stato utile e Le porgo cordiali saluti

Avv. Umberto Pantanella

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Modello di responsabilità ICRIC: ricovero ospedaliero e frequenza a centri specializzati

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di C., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
vorrei sapere se nel modello di responsabilità ICRIC si deve dichiarare come periodo di ricovero il day hospital. Poi in quanto riguarda la frequenza nei “centri specializzati nel trattamento terapeutico” cosa devo trasmettere?
L’INPS dice: “Si ricorda che nei casi di frequenza ai centri di cui al punto precedente è necessario consegnare alla sede INPS territorialmente competente o al patronato, la certificazione di frequenza in originale rilasciata dal centro, con l’indicazione della durata e della frequenza prevista nonché dell’effettiva frequenza da parte dell’interessato”. Si intende un certificato dal centro di diabetologia che frequenta in cui è precisato quante volte all’anno frequenta il centro?
Grazie


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile Signora,
presumendo che la compilazione del modello ICRIC Le serva per l’indennità di accompagnamento o per l’indennità di frequenza, l’INPS è più volte intervenuto sulla nozione di ricovero, principalmente con la circolare 155/2010, in cui è precisato che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Ora poiché le due indennità non sono compatibili con il ricovero e l’Inps chiarisce per ricovero solo quello definito a tempo pieno, ritengo che non si intenda come ricovero il day hospital relativo alla periodica visita di controllo.

Per quanto attiene l’indennità di accompagnamento è incompatibile con un ricovero per un periodo superiore ai 30 giorni, mentre per quella di frequenza, è incompatibile con ogni forma di ricovero.

Per maggiore cautela, poiché la trasmissione è telematica e solitamente avviene tramite Patronato, Lei potrà, se del caso, chiedere ulteriori delucidazioni proprio al Patronato, ove presumo avrà proposto la prima domanda amministrativa.
Spero di aver risposto al Suo quesito e Le porgo cordiali saluti

Avv. Umberto Pantanella

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Indennità di frequenza e sport agonistico

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di C., mamma di bimbo affetto da diabete mellito 1.

Gentile Collega,
sono la mamma di un bambino di dieci anni, diabetico dall’età di cinque.
Mio figlio pratica vela a livello agonistico ed il prossimo anno passerà di categoria, con necessità del certificato medico sportivo per attività agonistica.
Ho da poco presentato la richiesta per ottenere l’indennità di frequenza.
Mi è sorto il dubbio se l’eventuale accertamento di invalidità civile possa in qualche modo interferire con l’attività sportiva agonistica (per esempio se la Federazione Italiana Vela potrebbe sollevare questioni  in forza dell’accertata invalidità nonostante il parere positivo del medico sportivo) oppure se si tratta di due percorsi distinti.
La ringrazio per l’attenzione.

Cordiali saluti
C.

L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile C.
l’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età dipendente anche dal reddito, le cui soglie sono previste annualmente dalla legge (per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a € 4.800,38.

Presuppone il requisito dell’invalidità, e nel Suo caso, trattandosi di minore di 18 anni occorre che la commissione accerti le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”

Il giudizio di invalidità finalizzato all’acquisizione del beneficio dall’indennità di frequenza è per Legge incompatibile con l’attività sportiva agonistica, secondo l’art. 8 comma 1 della Legge 16 marzo 1987, n. 115. “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.” (Pubblicata nella G.U. 26 marzo 1987, n. 71.), secondo cui:

“La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico ….”

Pur tuttavia il secondo comma della norma in parola sembra lasciare uno spiraglio per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica laddove prevede che:

Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all’articolo 5, attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico

Lo stato di malattia diabetica compensata dovrebbe confliggere con la nozione di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e dunque con l’invalidità.

Questo a stretto rigore di logica e di normativa.

Le due procedure, richiesta dell’indennità di frequenza e invalidità, da un lato, e certificazione medico agonistica, dall’altro sono però due procedure distinte.

E, concludendo, per esperienza personale, posso solo dire che molti genitori, al momento della richiesta di certificazione medico-agonistica, preferiscono non dichiarare alla Medicina dello Sport di aver ottenuto l’indennità di frequenza, od altri benefici connessi allo stato di invalidità o handicap, preferendo esibire solo la certificazione del medico diabetologo curante attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico.

Ciò al fine di rendere edotto il medico sportivo dell’uso di insulina, ai soli fini terapeutici, trattandosi di sostanza ritenuta dopante.

Spero di aver risposto al Suo quesito e La saluto cordialmente.

Avv. Umberto Pantanella

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Visita di revisione per la L.104/1992: «Devo inoltrare una nuova domanda di invalidità?»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da F.I., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
a febbraio 2017 avrò la revisione riguardante la pratica 104 di mia figlia.
Oltre alla relazione del centro alla vecchia 104 devo per caso inoltrare la nuova domanda di invalidità civile? Quando feci la prima richiesta nel 2012 andai dalla pediatra la quale inoltrò richiesta per invalidità civile e successivamente fui convocata per accertare invalidità e 104; quindi presumo fosse fatto tutto insieme.

Grazie per la vostra risposta,
F.I.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile F.
la sottoposizione a visita di revisione per la già concessa invalidità e per lo stato di handicap di cui alla L.104/1992 è stata oggetto di un importante intervento legislativo in tema di semplificazione: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità, cui ha fatto seguito la Circolare INPS n. 10 del 23/1/2015.

Il principio è quello della conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione) e dunque l’intento è quello di “una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”. Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

Dunque alla luce di quanto chiarito dall’Inps nella propria Circolare, emanata in attuazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, non ritengo che debba, allo stato, essere inoltrata una nuova domanda di invalidità, dovendosi invece ritenere che quanto già acquisito permanga sino all’esito della prossima vista di revisione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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«Temo il ricorso e il licenziamento.»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da M.L. affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno  Avv. Umberto Pantanella,
ho visto attraverso il sito www.deebee.it  che si possono fare domande relative all’invalidità civile e concessione della legge 104/1992 per patologie anche via mail.

Le espongo il mio caso:
Mi chiamo M. L., nata nel 1960 e dal 2013 sono diabetica di tipo 1, insulino-dipendente per asportazione totale del pancreas, resosi necessario per complicanze( fistola pancreatica ) dopo un intervento di duodenocefalo-pancreasectomia.
Ho una malattia genetica rara: FAP in Sindrome di Gardner confermata da test genetico.
Per esserLe d’aiuto Le allego tutti gli interventi  fatti e la mia storia clinica.
Poi Lei vedrà come utilizzare le informazioni al meglio e con i termini medici esatti.

Conseguenze degli ultimi interventi :

  • diabete mellito tipo1
  • difficile controllo glicemico
  • numero alto di scariche dovuto alla mancanza del colon (12-15 al giorno)
  • calo ponderale e di forze
  • ipertensione
  • sensazione di disagio e insicurezza alla guida e riduzione concentrazione (sicuramente dovuta al difficile periodo passato l’anno scorso)
  • al momento osteopenia, ma nulla a carico della retina e della tiroide
  • al momento il mio lavoro è a tempo pieno compatibilmente con quanto la situazione fisica mi permette e la guida è limitata al tragitto per andare al lavoro
  • non dipendono dalla malattia, ma ho anche due protrusioni discali lombari e  trocanterite bilaterale alle anche.

Detto questo, veniamo al punto invalidità civile e legge 104.
Prima del 2013 mi era stata riconosciuta una invalidità del 50% e non la legge 104/1992.
Ovviamente dopo ho fatto richiesta di aggravamento e nuovamente della 104 perché ero sottopeso, senza forze e facevo molto fatica a gestire i postumi degli ultimi interventi del 2013. La legge 104 mi sarebbe sicuramente servita perché con i problemi intestinali spesso notturni e diabetici spesso devo ricorrere alle giornate di ferie per riprendermi.
Alla prima visita alla di giugno 2014 il medico della commissione di T. dopo aver letto la lettera di dimissioni dall’ospedale  2013, mi ha detto che non c’era scritto che ero diabetica.
Mi hanno chiamato per una seconda visita in settembre e il medico mi ha chiesto scusa per la nuova visita, ma ha detto che da quanto capito dal medico precedente non si capiva perché ero senza pancreas. Gli ho fatto vedere tutta la documentazione e, dopo averla letta, mi ha definito miracolata. Mi ha visitato, pesata, preso pressione e alla fine è arrivato il verbale con il 60%, ma non la legge 104.
Mi è stato consigliato di fare una nuova domanda di aggravamento e mi sono presentata con un medico legale.
Il medico della commissione mi ha chiesto “immagino che lei avrà cicatrici in pancia?”, dopo aver letto tutto.
Ho risposto di si e le ha voluto vedere, ma altro non ha fatto.
La Dott.sa che mi accompagnava ha specificato le difficoltà che ho nel lavoro con le numerose scariche intestinali, le difficoltà a gestire il diabete, il fatto che dopo la visita con holter pressorio della Medicina dello Sport di T. ho aumentato la terapia per la pressione e mi hanno dato l’esenzione per ipertensione, le difficoltà ad essere sempre e a tempo pieno al lavoro per la debolezza provocata dalle coliche intestinali e diarrea… etc.
Mi sembrava avessero capito. La dott.sa ha anche parlato della legge 104 per non dover sempre prendermi ferie o permessi per recuperare le ore/giornate di assenza al lavoro e anche alla legge per il mansionamento in modo da evitare cambi che mi potessero provocare ulteriori peggioramenti della mia qualità di vita.
Infine è arrivato il verbale definitivo in cui ho si ottenuto l’80% di invalidità, ma non mi è stata accordata la legge 104 e soprattutto hanno, come lei potrà vedere, definito la mia attitudine al lavoro, cambiamenti di postura, utilizzo e movimento degli arti, della schiena, vista, udito… tutto in modo completo ed elevato. Il tutto senza farmi fare nessun movimento e visitarmi per accertare queste cose.
Inoltre rispetto ai verbali precedenti del 2014 adesso, nella sezione apposita, dicono “si ritiene importante escludere inserimento avvenga in ambienti e/o preveda mansioni che comportino: la x è su Esposizione a variazioni termiche.
Cioè adesso posso: sollevare e spostare oggetti, spostare pesi, movimentare carichi, stare in posizioni sopraelevate, esposta a polveri e irritanti respiratori, solventi, vernici ????
Ora con tutto il rispetto per i medici…. io ritengo ci siano i presupposti per fare ricorso a questo verbale o perlomeno non è stata riconosciuta la gravità.
Capisco che la mia situazione si può definire BORDERLINE e sia difficile dare una valutazione e sono ben felice di non avere bisogno di accompagnatorie, ma la 104 mi sembra un diritto.

Mi piace la definizione che Lei da di sé nel sito www.deebee.it e vorrei riuscire anch’io ad essere di aiuto agli altri, ma devo ancora prendere consapevolezza della mia nuova vita e gestire al meglio gli scompensi della mia salute.

Adesso non so che fare, nel senso che temo che se faccio ricorso si va davanti ad un giudice e la pratica duri anni col rischio di pagare l’avvocato più spese senza ottenere nulla e senza poter fare altro finché non termina la causa. Inoltre temo che, dovessero riconoscere magari il 100% e la 104, poi potrei essere penalizzata col licenziamento perché se sono invalida al 100 pur lavorando al 100%, non potrei lavorare.

Mi scuso per essermi prolungata nello scrivere questa mail, per la franchezza e anche durezza del mio tono.

Ecco quanto, ora Le chiedo in qualità di avvocato del diritto del lavoro, previdenziale e civile che essendo diabetico di tipo 1 è profondo conoscitore degli aspetti legali connessi alla patologia e dei diritti del paziente diabetico se può cortesemente darmi un Suo parere ed eventualmente un consiglio.

La ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità.

Cordiali saluti,
M.L.


L’AVVOCATO RISPONDE

 Gentile M.
in primo luogo è opportuno segnalare che i termini per proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice avverso un provvedimento negativo adottato dalla Commissione Medica è di 180 giorni dalla data di ricezione (notifica) del relativo verbale.

Se lei ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile all’80% può presentare ricorso avverso il provvedimento, ove non siano decorsi i termini, o richiedere di essere nuovamente sottoposta a visita mendica per ulteriore aggravamento.

Va aggiunto che l’invalidità, anche del 100% e dunque il riconoscimento di invalidità civile in generale è rilevante ai fini della fruizione di benefici di tipo economico e di tipo non economico, e non è impedito, anzi è agevolato, l’accesso al lavoro in persona riconosciuta in condizioni di disabilità (Legge 68/99, attraverso il collocamento obbligatorio); e dunque si può essere invalidi civili ma idonei al lavoro, sia pur con adibizione di mansioni confacenti alla propria particolare patologia.

Non solo non deve temere l’esito di una nuova visita, ma anche e soprattutto il timore di un licenziamento, che, a mio parere, sarebbe del tutto illegittimo.

Cordialità.
Avv. Umberto Pantanella

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
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In cosa si differenziano l’indennità di frequenza e di accompagnamento?

L’indennità di accompagnamento, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali della persona.
L’indennità di frequenza serve a  fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi per venire incontro alle spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
Non sono tra loro cumulabili (o l’una o l’altra).

Al raggiungimento della maggiore età, è necessario un nuovo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
La Legge n. 114/2014 tuttavia permette al minore di inoltrare una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, in modo da ottenere  in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Prima  della L. 114/2014 al compimento del 18° anno non si riceveva automaticamente alcuna prestazione economica.

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Quali sono i benefici ottenibili richiedendo l’invalidità civile?

L’invalidità civile: benefici connessi al riconoscimento, all’età ed alla percentuale.

La persona riconosciuta invalida, in quanto affetta da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo (dunque, superiore al 33%) ha diritto a vedersi riconosciuti una serie di benefici di natura economica, strettamente connessi alla percentuale di invalidità  riconosciuta.

Benefici per soggetti invalidi con età compresa tra i 18 ed i 65 anni
PERCENTUALE RICONOSCIUTA          BENEFICI ACCORDATI
Meno di 33% NON INVALIDO, NESSUN BENEFICIO DI LEGGE
Superiore al 34%

Ausili e protesi la cui concessione è però subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità risultante all’esito della visita medica e contenuta in apposito elenco, individuato dal Servizio Sanitario Nazionale e denominato Nomenclatore tariffario, in cui sono enunciati i dispositivi indispensabili che possono essere forniti gratuitamente alle persone che ne hanno necessità. L’Azienda Sanitaria Locale fornisce gratuitamente e direttamente ausili, protesi e ortesi.

Dal  46%

Collocamento mirato, previsto e disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 – Supplemento Ordinario n. 57, (diritto al lavoro dei disabili)

Dal 51% Congedo straordinario per cure
Dal  67%

Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (con esclusione della quota fissa).

dal 75%

Assegno mensile concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E’ incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS.

100%

Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. – Collocamento obbligatorio, se presente capacità lavorativa residua, previsto e disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 – Supplemento Ordinario n. 57, (diritto al lavoro dei disabili)

Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa).

Pensione di inabilità per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti di reddito.

Per la persona incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, spetta anche l’indennità di accompagnamento*, indipendentemente dall’età e dal reddito, provvidenza che però viene sospesa durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.

Benefici per soggetti invalidi con età inferiore a 18 anni:

Minore  con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età secondo la Legge 104/1992

  • Indennità di Frequenza erogata dall’INPS
  • Concessione gratuita di ausili ortesici;
  • Esenzione dai Ticket per visite specialistiche, esami ematochimici, diagnostica strumentale e farmaci;
Benefici indipendenti dall’età:
  • Indennità di accompagnamento* concessa a coloro che sono “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure (o anche) “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
  • Concessione gratuita di ausili protesici
  • Esenzione dal ticket per farmaci, visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale

 

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L’indennità di accompagnamento: quali sono i requisiti e come si inoltra la domanda?

Nozioni e finalità

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Dunque spetta solo ed esclusivamente in ragione della minorazione, cioè è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Requisiti

Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili.

Questa prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Compatibilità

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Incompatibilità ed esclusione del beneficio

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  • siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

La domanda

La domanda, corredata di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti  può essere presentata  esclusivamente per via telematica.

Per poter presentare la domanda, è necessario richiedere ed ottenere dal proprio medico di base  il rilascio del certificato medico, introduttivo della successiva fase dell’accertamento. Il certificato è corredato da un codice identificativo, che  va obbligatoriamente allegato, alla  domanda da inoltrarsi  esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Attualmente l’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 508,55 euro mensili.

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