Archivi tag: Legge n.104/1992

Coronavirus e diabete: come cambia la Legge 104

Si chiama “Cura Italia”, ed è stato pubblicato nella notte del 17 marzo 2020 nella Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge che introduce misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’iter prevede che dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto legge (che entra in vigore immediatamente) venga convertito in legge solo dopo le eventuali modifiche in Parlamento e la sua approvazione in aula entro 60 giorni. Intanto è in vigore, in attesa di indicazioni su come applicare le nuove norme.

Quali misure ci riguardano da più vicino? Come interpretarle? Ecco qui alcuni chiarimenti.

Permessi lavorativi (legge 104/1992)

Per quanto riguarda le tre giornate concesse alla stragrande maggioranza dei T3, e in generale ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata (cioè l’art.3, comma 3 della Legge n. 104), ecco cosa riporta l’art. 24.

[Aggiornamento del 18/03]
Il testo del comma 1, inizialmente soggetto a parecchie interpretazioni sul numero e la distribuzione dei giorni di permesso in più, è stato successivamente chiarito dalle relative circolari e le informazioni fornite dallo stesso Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la residenza del Consiglio dei Ministri. Quindi i giorni di permesso sono in totale 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 sia per lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992), sia per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Come sono distribuiti questi giorni di permesso?

Viste le condizioni eccezionali, i giorni di permesso si possono prendere a scelta nei due mesi (diversamente dalla prassi che non prevede la cumulabilità dei permessi mensili). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse e sicuramente chi già usufruisce o è già autorizzato a prendere i classici tre giorni mensili di permesso, sarà più facilitato nell’ottenere i giorni aggiuntivi.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Lavoro agile

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)
1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

L’articolo in questione prevede in via del tutto straordinaria e fino alla fine di aprile 2020 per il lavoratori con gravi disabilità o per chi ha nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave,  il diritto di lavorare in modalità agile o Smart working “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Quindi possibilità di telelavoro, senza vincoli orari e presenza fisica sul luogo di lavoro, in accordo con il datore di lavoro.

Lavoratori affetti da diabete

In che modo sono interessati da questa norma gli adulti affetti da diabete di tipo 1?

Fino al 30 aprile, chi ha il riconoscimento della disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), potrà assentarsi da lavoro; in questi casi l’assenza è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).

E gli altri? Molto spesso agli adulti affetti “solo” da diabete  di tipo 1 non è riconosciuto l’art.3, comma 3 della Legge n. 104 (cioè la disabilità grave). E quindi non possono avere nessuna agevolazione o facilitazione. Anche in tempi di Coronavirus.

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L. 104/92: estensione dei permessi anche al convivente more uxorio del partner con figlio disabile?

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di A.V., convivente more uxorio di una mamma di bimbo affetto da diabete mellito 1.

Buongiorno avvocato Pantanella, le chiedo se è possibile estendere ai compagni di genitori T3 di quanto ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale in merito all. art. 33 c. 3 della L. 104/92 ovvero estensione della fruibilità dei permessi ai conviventi more uxorio.
Se sono compagno/a di un genitore T3, che non è lavoratore subordinato e quindi non fruisce direttamente dei permessi,  posso usufruirne io?
Lascio link alla sentenza:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=213
A.V.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile A.V.

La sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale ha stabilito che i permessi retribuiti previsti dall’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 non sono più esclusiva prerogativa dei genitori, dei parenti e degli affini, nonché del coniuge di una persona disabile riconosciuta in situazione di gravità, ma vengono estesi al convivente more uxorio.

Ora si tratta di stabilire se debba trattarsi solo del convivente more uxorio del partner disabile oppure possa essere estesa ad uno dei partners di una famiglia di fatto, in cui vi sia la presenza di un figlio disabile, figlio di uno solo dei due partners.

La Corte è intervenuta dichiarando incostituzionale solo “l’art. 33 comma 3, L.104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Ai sensi dell’art 33, comma 3, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, possono infatti fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuiti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con handicap in situazione di gravità purché:

  • coniuge (della persona portatrice di handicap grave)
  • parente ed affine del disabile, entro il secondo grado, genitori compresi (della persona portatrice di handicap grave)
  • parente ed affine di terzo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per la Corte Costituzionale, tali permessi vanno riconosciuti anche al convivente more uxorio e non solo al coniuge e ai parenti e affini.

La parte dispositiva della sentenza si riferisce solo al convivente more uxorio, il quale ha diritto come qualunque altro soggetto e particolarmente il coniuge, ad usufruire dei permessi retribuiti per assistere la persona disabile.

E dunque, la sentenza è destinata solo ad equiparare il convivente della persona disabile al coniuge.

Questo perché la Corte è stata investita limitatamente al quesito posto dal Tribunale rimettente, cioè il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, il quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), per violazione degli art. 2, 3 e 32 della Costituzione «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità».
E sul punto ha espresso l’incostituzionalità della norma,  in parte qua.

Ora, quando la dichiarazione di incostituzionalità colpisce una sola parte della disposizione legislativa impugnata, quella appunto non compatibile con la Costituzione, lascia sopravvivere il resto. Anzi la Corte, proprio per ridurre al massimo gli effetti di “vuoto” legislativo prodotti dalle sue pronunce di accoglimento, definisce attentamente la parte della legge destinata a cadere. Cosa che è avvenuta.
Non rientra nei suoi compiti né legiferare, né stabilire principi “estensibili”.
Funzione della Corte, come insegna la questione rimessale e la decisione presa in questo caso, è stabilire se la norma sia in tutto o in parte, in conflitto con una o più norme costituzionali.
Tuttavia, dalla sentenza possono già enuclearsi alcuni principi, che potrebbero, forse in futuro, far scaturire decisioni  favorevoli ad estendere il beneficio (già concesso al coniuge ed ora al convivente more uxorio del disabile)  anche al convivente di un genitore di figlio disabile.

Mi sembra siano degni di nota questi passaggi.

  1. La Corte, pur non volendo equiparare diritti ed obblighi tra coniugi e conventi more uxorio, ha inteso tutelare la salute del soggetto affetto da disabilità assicurandogli la vicinanza della persona con cui ha una “relazione affettiva”.
  2. Se il principio è la relazione affettiva tra persona con handicap e suo “familiare”, “coniuge” o “convivente more uxorio”, e se la norma, oggi parzialmente  dichiarata incostituzionale è contenuta in una Legge-quadro che mira all’integrazione sociale della persona con handicap, l’interesse primario da tutelare è il diritto all’assistenza del disabile in particolare, e quello della salute in generale.
  3. Date queste premesse, la relazione affettiva non può essere compressa e circoscritta nel rapporto di parentela o di coniugio, ben potendosi manifestare nella famiglia di fatto, intendendosi questa come “comunità di vita”.

Scrive infatti la Corte che, in mancanza, il diritto, costituzionalmente presidiato, del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato normativo rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.

Ed ancora, sul diritto alla salute, la Corte ritiene che debba essere garantito e tutelato al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico.

Pertanto,  pur nel silenzio della Corte sul punto specifico, ma in aderenza con i principi dalla stessa enunciati nella sentenza, sarebbe davvero auspicabile, anche con un intervento legislativo ad hoc, che il convivente more uxorio possa usufruire dei permessi retribuiti per assistere una persona disabile, figlia del proprio partner  (sempre a condizione di alternativitá con il partner e sempre che il beneficiario richiedente sia lavoratore dipendente pubblico o privato).

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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Visita di revisione per la L.104/1992: «Devo inoltrare una nuova domanda di invalidità?»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da F.I., mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno,
a febbraio 2017 avrò la revisione riguardante la pratica 104 di mia figlia.
Oltre alla relazione del centro alla vecchia 104 devo per caso inoltrare la nuova domanda di invalidità civile? Quando feci la prima richiesta nel 2012 andai dalla pediatra la quale inoltrò richiesta per invalidità civile e successivamente fui convocata per accertare invalidità e 104; quindi presumo fosse fatto tutto insieme.

Grazie per la vostra risposta,
F.I.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile F.
la sottoposizione a visita di revisione per la già concessa invalidità e per lo stato di handicap di cui alla L.104/1992 è stata oggetto di un importante intervento legislativo in tema di semplificazione: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidità, cui ha fatto seguito la Circolare INPS n. 10 del 23/1/2015.

Il principio è quello della conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione) e dunque l’intento è quello di “una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso”. Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

Dunque alla luce di quanto chiarito dall’Inps nella propria Circolare, emanata in attuazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, non ritengo che debba, allo stato, essere inoltrata una nuova domanda di invalidità, dovendosi invece ritenere che quanto già acquisito permanga sino all’esito della prossima vista di revisione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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«Temo il ricorso e il licenziamento.»

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da M.L. affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno  Avv. Umberto Pantanella,
ho visto attraverso il sito www.deebee.it  che si possono fare domande relative all’invalidità civile e concessione della legge 104/1992 per patologie anche via mail.

Le espongo il mio caso:
Mi chiamo M. L., nata nel 1960 e dal 2013 sono diabetica di tipo 1, insulino-dipendente per asportazione totale del pancreas, resosi necessario per complicanze( fistola pancreatica ) dopo un intervento di duodenocefalo-pancreasectomia.
Ho una malattia genetica rara: FAP in Sindrome di Gardner confermata da test genetico.
Per esserLe d’aiuto Le allego tutti gli interventi  fatti e la mia storia clinica.
Poi Lei vedrà come utilizzare le informazioni al meglio e con i termini medici esatti.

Conseguenze degli ultimi interventi :

  • diabete mellito tipo1
  • difficile controllo glicemico
  • numero alto di scariche dovuto alla mancanza del colon (12-15 al giorno)
  • calo ponderale e di forze
  • ipertensione
  • sensazione di disagio e insicurezza alla guida e riduzione concentrazione (sicuramente dovuta al difficile periodo passato l’anno scorso)
  • al momento osteopenia, ma nulla a carico della retina e della tiroide
  • al momento il mio lavoro è a tempo pieno compatibilmente con quanto la situazione fisica mi permette e la guida è limitata al tragitto per andare al lavoro
  • non dipendono dalla malattia, ma ho anche due protrusioni discali lombari e  trocanterite bilaterale alle anche.

Detto questo, veniamo al punto invalidità civile e legge 104.
Prima del 2013 mi era stata riconosciuta una invalidità del 50% e non la legge 104/1992.
Ovviamente dopo ho fatto richiesta di aggravamento e nuovamente della 104 perché ero sottopeso, senza forze e facevo molto fatica a gestire i postumi degli ultimi interventi del 2013. La legge 104 mi sarebbe sicuramente servita perché con i problemi intestinali spesso notturni e diabetici spesso devo ricorrere alle giornate di ferie per riprendermi.
Alla prima visita alla di giugno 2014 il medico della commissione di T. dopo aver letto la lettera di dimissioni dall’ospedale  2013, mi ha detto che non c’era scritto che ero diabetica.
Mi hanno chiamato per una seconda visita in settembre e il medico mi ha chiesto scusa per la nuova visita, ma ha detto che da quanto capito dal medico precedente non si capiva perché ero senza pancreas. Gli ho fatto vedere tutta la documentazione e, dopo averla letta, mi ha definito miracolata. Mi ha visitato, pesata, preso pressione e alla fine è arrivato il verbale con il 60%, ma non la legge 104.
Mi è stato consigliato di fare una nuova domanda di aggravamento e mi sono presentata con un medico legale.
Il medico della commissione mi ha chiesto “immagino che lei avrà cicatrici in pancia?”, dopo aver letto tutto.
Ho risposto di si e le ha voluto vedere, ma altro non ha fatto.
La Dott.sa che mi accompagnava ha specificato le difficoltà che ho nel lavoro con le numerose scariche intestinali, le difficoltà a gestire il diabete, il fatto che dopo la visita con holter pressorio della Medicina dello Sport di T. ho aumentato la terapia per la pressione e mi hanno dato l’esenzione per ipertensione, le difficoltà ad essere sempre e a tempo pieno al lavoro per la debolezza provocata dalle coliche intestinali e diarrea… etc.
Mi sembrava avessero capito. La dott.sa ha anche parlato della legge 104 per non dover sempre prendermi ferie o permessi per recuperare le ore/giornate di assenza al lavoro e anche alla legge per il mansionamento in modo da evitare cambi che mi potessero provocare ulteriori peggioramenti della mia qualità di vita.
Infine è arrivato il verbale definitivo in cui ho si ottenuto l’80% di invalidità, ma non mi è stata accordata la legge 104 e soprattutto hanno, come lei potrà vedere, definito la mia attitudine al lavoro, cambiamenti di postura, utilizzo e movimento degli arti, della schiena, vista, udito… tutto in modo completo ed elevato. Il tutto senza farmi fare nessun movimento e visitarmi per accertare queste cose.
Inoltre rispetto ai verbali precedenti del 2014 adesso, nella sezione apposita, dicono “si ritiene importante escludere inserimento avvenga in ambienti e/o preveda mansioni che comportino: la x è su Esposizione a variazioni termiche.
Cioè adesso posso: sollevare e spostare oggetti, spostare pesi, movimentare carichi, stare in posizioni sopraelevate, esposta a polveri e irritanti respiratori, solventi, vernici ????
Ora con tutto il rispetto per i medici…. io ritengo ci siano i presupposti per fare ricorso a questo verbale o perlomeno non è stata riconosciuta la gravità.
Capisco che la mia situazione si può definire BORDERLINE e sia difficile dare una valutazione e sono ben felice di non avere bisogno di accompagnatorie, ma la 104 mi sembra un diritto.

Mi piace la definizione che Lei da di sé nel sito www.deebee.it e vorrei riuscire anch’io ad essere di aiuto agli altri, ma devo ancora prendere consapevolezza della mia nuova vita e gestire al meglio gli scompensi della mia salute.

Adesso non so che fare, nel senso che temo che se faccio ricorso si va davanti ad un giudice e la pratica duri anni col rischio di pagare l’avvocato più spese senza ottenere nulla e senza poter fare altro finché non termina la causa. Inoltre temo che, dovessero riconoscere magari il 100% e la 104, poi potrei essere penalizzata col licenziamento perché se sono invalida al 100 pur lavorando al 100%, non potrei lavorare.

Mi scuso per essermi prolungata nello scrivere questa mail, per la franchezza e anche durezza del mio tono.

Ecco quanto, ora Le chiedo in qualità di avvocato del diritto del lavoro, previdenziale e civile che essendo diabetico di tipo 1 è profondo conoscitore degli aspetti legali connessi alla patologia e dei diritti del paziente diabetico se può cortesemente darmi un Suo parere ed eventualmente un consiglio.

La ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità.

Cordiali saluti,
M.L.


L’AVVOCATO RISPONDE

 Gentile M.
in primo luogo è opportuno segnalare che i termini per proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice avverso un provvedimento negativo adottato dalla Commissione Medica è di 180 giorni dalla data di ricezione (notifica) del relativo verbale.

Se lei ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile all’80% può presentare ricorso avverso il provvedimento, ove non siano decorsi i termini, o richiedere di essere nuovamente sottoposta a visita mendica per ulteriore aggravamento.

Va aggiunto che l’invalidità, anche del 100% e dunque il riconoscimento di invalidità civile in generale è rilevante ai fini della fruizione di benefici di tipo economico e di tipo non economico, e non è impedito, anzi è agevolato, l’accesso al lavoro in persona riconosciuta in condizioni di disabilità (Legge 68/99, attraverso il collocamento obbligatorio); e dunque si può essere invalidi civili ma idonei al lavoro, sia pur con adibizione di mansioni confacenti alla propria particolare patologia.

Non solo non deve temere l’esito di una nuova visita, ma anche e soprattutto il timore di un licenziamento, che, a mio parere, sarebbe del tutto illegittimo.

Cordialità.
Avv. Umberto Pantanella

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In cosa si differenziano l’indennità di frequenza e di accompagnamento?

L’indennità di accompagnamento, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali della persona.
L’indennità di frequenza serve a  fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi per venire incontro alle spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
Non sono tra loro cumulabili (o l’una o l’altra).

Al raggiungimento della maggiore età, è necessario un nuovo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
La Legge n. 114/2014 tuttavia permette al minore di inoltrare una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, in modo da ottenere  in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Prima  della L. 114/2014 al compimento del 18° anno non si riceveva automaticamente alcuna prestazione economica.

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Quali sono i benefici ottenibili con la legge 104 art.3 comma 1 e comma 3?

I benefici cui ha si ha diritto in base al riconoscimento dello stato di handicap grave previsto dalla Legge 104/92, cioè di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione,  non solo di tipo fisico, ma anche di tipo sociale che la minorazione comporta), presuppongono il  riconoscimento di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge 104/92).

I criteri sono fissati per legge e sono prestazioni a sostegno del reddito o indipendenti dal reddito.
Le fonti normative, l’iter procedimentale ed i benefici sono reperibili sul sito web dell’INPS.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge 104/92 e i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave.

Sono concessi  in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti.

I permessi retribuiti

Spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno.

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro; o 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire alternativamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore); prolungamento del congedo parentale; riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, possono fruire alternativamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) o prolungamento del congedo parentale.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il 2° grado e i parenti/ affini entro il 3° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 – art.42 del D.lgs. 151/2001

Spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona per la quale sia richiesto si trovi in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno.

I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art.42, comma 5, D.lgs. 151/2001).
In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio” del congedo straordinario.
Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.

Scelta della sede di lavoro- Rifiuto al trasferimento – Lavoro notturno

Il lavoratore- genitore – o che presti assistenza ad un familiare con handicap  con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) oltre che il lavoratore con handicap  con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, sempre che il datore di lavoro non si opponga, adducendo motivi inerenti a “organizzazione del lavoro”. E’ altresì previsto, nel pubblico impiego, la possibilità che le persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi”, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Nel lavoro privato e nel pubblico impiego il lavoratore – genitore o che presti assistenza ad un familiare con handicap  con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) oltre che il lavoratore con handicap  con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) non può  essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La normativa vigente prevede che lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104” non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.

Handicap senza connotazione di gravità

La dichiarazione di “persona con handicap”, art. 3 comma 1, Legge 104/1992, senza connotazione di gravita non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile), invece previste in presenza di certificazione di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.

Tuttavia sono previste agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’autovettura, l’esenzione del pagamento del bollo e delle tasse di trascrizione IPT e APIET, agevolazioni fiscali per l’acquisto di ausili e protesi, di sussidi tecnici ed informatici (previa specifica prescrizione autorizzativa da parte del personale medico curante), e la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi per le spese sostenute per le badanti e le collaboratori domestici, oltre che le detrazioni per i familiari a carico.

Diabete e bambino. Cosa succede quando mangiamo? La vera storia del cibo dalla bocca agli zuccheri, grazie al lavoro di Fata Insulina.

Da Padre a padre, dico grazie all'autore per aver fatto sorridere la mia bambina. Ci ha relagato uno sprazzo di magia

Ho pianto nel vedere la mia bimba felice  di leggere di una bimba come lei
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Legge n.104/1992 e mancato riconoscimento dello stato di gravità: ricorso o nuova domanda?

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da G.M., papà di una bimbo affetto da diabete mellito 1.

Buon pomeriggio, ho ricevuto i verbali della commissione medica relativi all’esito della visita per il riconoscimento della legge 104 per mio figlio A., affetto da diabete mellito tipo 1.
Purtroppo non mi hanno riconosciuto la gravità e vorrei sapere cosa mi conviene fare, il ricorso tramite il giudice oppure richiedere una nuova visita nella quale faccio presente le linee giuda inps che dovrebbero essere tenute in considerazione.
Io sono di Bari e vorrei avere un parere tenuto conto che le commissioni mediche possono variare i medici.
Vi ringrazio per una vostra risposta.
G. M.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile Sig. G.M.
avverso l’esito negativo del verbale con cui non viene riconosciuta la connotazione di gravità (Legge 104/1992, art. 3 comma 3) si può inoltrare ricorso.
Se Lei ha ottenuto comunque il riconoscimento di handicap (art. 3 comma 1), ma non la gravità, l’unico rimedio esperibile sarebbe quello di inoltrare ricorso giurisdizionale nel termine di 180 giorni dalla ricezione dell’esito della visita medica in Commissione.

Le “Linee Guida” dell’Inps hanno funzione di indirizzo e – allo stato – non hanno valore cogente.
Tuttavia ritengo che possano essere allegate al ricorso, dovendo la questione essere sottoposta al vaglio del Giudice ordinario, il quale avrà un elemento in più (oltre al dato medico e clinico) su cui basare la propria decisione.

Cordiali saluti.
Avv. Umberto Pantanella

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Centri estivi: possono rifiutare l’iscrizione a causa del diabete?

Riceviamo e pubblichiamo il quesito posto da E.A., nostra lettrice e mamma di una bimba affetta da diabete mellito 1.

Buongiorno. Ho provato ad iscrivere telefonicamente mia figlia di 6 anni al grest (centro estivo)  organizzato dalla parrocchia. L’iscrizione è stata rifiutata, telefonicamente, a causa del diabete, o meglio dell’impossibilità da parte del coordinatore di garantire la puntuale somministrazione della merenda preparata da noi alla bimba. Non può, dice assumersi la responsabilità delle conseguenze dell’eventuale mancato spuntino della piccola….
Mi domando se è ammissibile il rifiuto dell’iscrizione ad un attività aperta al pubblico a causa della malattia… Che diritti abbiamo in merito all’iscrizione a corsi etc… E’ possibile precluderci l’accesso e dobbiamo quindi dipendere dal “buon cuore” dell’organizzatore o abbiamo qualche tutela in merito? Mia figlia possiede sia l’attestazione di invalidità, sia quella relativa alla 104 art.3 comma 3
Grazie anticipatamente della risposta che vorrà darmi.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile Signora,
il rifiuto, sia pur orale, comunicatoLe dalla parrocchia, di fatto costituisce a mio parere una violazione del diritto di un minore invalido e portatore di handicap grave ex art 3 comma 3 Legge 104/92 a non partecipare alla vita sociale e di relazione, sia essa pure svolta in occasione di una partecipazione ad un campo estivo
“parrocchiale”.

Le finalità della legge sono chiare in tal senso. La legge non opera distinzioni tra pubblico e privato, sicché devono essere permessi l’accesso e la partecipazione ad ogni attività anche ludica o ricreativa, anche con gli ausili predisposti dalla legge (accompagnatore).

Il rifiuto di non far partecipare il minore al campo estivo, sul presupposto che la parrocchia non si ritenga responsabile (di controllare) che il minore faccia o non faccia merenda ad orario prestabilito, è a mio parere infondato oltre che discriminante.

La parrocchia è ente non associativo non commerciale, ma non per questo può sottrarsi, essendo comunque un soggetto giuridico riconosciuto dallo Stato italiano, alle leggi e alla responsabilità, sia civile, sia penale, del suo rappresentante legale, cioè il Parroco.

Le consiglio, però, di scrivere, significando il suo diritto e il rifiuto oppostole oralmente, anche al Vescovo, per conoscenza, onde ottenere risposta scritta.
Sono convinto che la situazione possa essere compresa e risolta senza necessità di adire tutele legali.

Cordialità.
Avv. Umberto Pantanella

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«A scuola nessun insegnante si occupa della patologia di mia figlia, diabetica»

In merito ai recenti dibattiti inerenti alle Linee Guida sulla somministrazione dei farmaci a scuola, riceviamo e pubblichiamo questa lettera di E.P., nostra lettrice e mamma di una bambina diabetica.

Buongiorno, sono la mamma di una bambina di 10 anni alla quale, circa tre anni fa, hanno diagnosticato diabete tipo 1. Da quando la bimba si è ammalata sono rimasta a casa dal lavoro; ora pero’ ho dovuto ricominciare a lavorare per esigenze personali. Fino ad oggi, in occasione del rientro scolastico, mi recavo a scuola per somministrare l’insulina alla bimba. Con il nuovo lavoro non riesco più ad avere orari fissi pertanto mi è particolarmente difficile e a volte impossibile andare a scuola per la somministrazione. Purtroppo non ho familiari che possano venire in mio aiuto in tal senso. La bambina è in grado di farsi l’iniezione da sola, ma a scuola non si sente tranquilla se non c’è qualcuno che verifica il dosaggio di insulina in rapporto alla glicemia. Ho provato a domandare al Centro di Assistenza Domiciliare se fosse possibile richiedere una persona che mi sostituisca una volta a settimana per questa necessità, ma nessuno sa dirmi nulla. Le insegnanti a scuola hanno la facoltà di esonerarsi da questa incombenza e, nel mio caso, nessuno si è offerto volontario (tant’è che ho dovuto seguire la bambina anche durante le gite scolastiche), per cui non ho aiuto in tal senso. La mia domanda è: come può fare un genitore lavoratore in questo caso? A chi posso rivolgermi? Se sottopongo la questione al Dirigente scolastico, posso far leva su qualche norma, regolamento o altro?

Aggiungo che la bimba ha la 104 dall’8/10/2004. Percepisce indennità di frequenza e sul verbale di accertamento dell’invalidità civile (art. 20 L. 3/8/2009 n. 102) è scritto: valutazione proposta dal CML: “Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta’ (L.118/71 L.289/90) – indennità di frequenza. Alla fine del verbale c’è scritto: VERBALE DEFINITIVO AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 1 L. 3/8/2009 N. 102.

Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

E.P.


L’AVVOCATO RISPONDE

Gentile Signora,
le norme prevedono per il minore dichiarato invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 e L.289/90) alcune forme di assistenza, quali i permessi retribuiti e i congedi straordinari.
Tali misure consentono di prestare assistenza al minore, come nel caso della somministrazione dell’insulina.
Lei riferisce che la bambina è in grado di somministrarsi la dose in autonomia, ma sarebbe preferibile che in questa operazione fosse confortata da qualcuno, nella scuola, non potendo attendere a questa attività di controllo, né Lei né un Suo familiare.
Alla luce della normativa vigente, mi spiace doverLe rispondere che non esiste per il personale scolastico alcun obbligo di somministrare a scuola farmaci agli alunni.
Nel suo caso Lei dovrebbe formalmente inoltrare alla scuola una richiesta in tal senso ed attendere che la scuola, volontariamente, presti la sua disponibilità.
In concreto, presentata la richiesta, il Dirigente scolastico, previa individuazione dello specifico intervento da effettuare, e valutata la gravità della richiesta, presterà consenso, sempre ove raccolta la disponibilità del personale interno alla scuola (che non è obbligatoria).
E’ stabilito che i Dirigenti possono stipulare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio, o di rivolgersi ai competenti assessori al ramo, come avviene nel caso in cui non sia presente personale scolastico disponibile e formato alla somministrazione di farmaci.
Il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta è tenuto a  verificare “la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione di farmaci” e  deve individuare chi tra il personale scolastico, resosi eventualmente disponibile ad assolvere tale compito, sia in possesso dei requisiti richiesti, cioè di aver seguito corsi di pronto soccorso.
Ove tutto ciò non sia possibile (mancanza di convenzione o di personale abilitato e disponibile) il Dirigente dovrà “darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta”.
Fin qui Le Linee Guida e le Raccomandazioni cui i dirigenti scolastici si uniformano, tenuto conto che che il diritto all’educazione e all’istruzione contenuto nell’art. 12 della stessa Legge n.104/1992 è prioritario.

Le fonti sono:
1) le Raccomandazioni del 2005 emanate dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro della Salute, (Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 – Dipartimento per l’istruzione  Prot. n. 2312/Dip/Segr del   25 novembre 2005, Oggetto: Somministrazione farmaci in orario scolastico: “Questo Ministero, d’intesa con il Ministero della Salute, ha predisposto l’allegato Atto di Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione del suddetto Atto e di svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le Indicazioni e le istruzioni contenute nello stesso trovino puntuale, corretta attuazione.Si ringrazia per la collaborazione”.
2) Le Linee Guida

Ne parli con fiducia al Dirigente scolastico, nella speranza che si possa trovare una soluzione anche fuori dall’ambito scolastico, e proponga la Sua richiesta motivata, cui dovrà necessariamente seguire una risposta.

Cordialità
Avv. Umberto Pantanella

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Domanda per invalidità civile e Legge n.104/1992. Come si richiede?

Per ottenere sia l’invalidità civile sia la situazione di handicap si segue la medesima procedura, che successivamente alla riforma del 2010, deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica,

  • dal diretto interessato (purché registrato ed accreditato presso l’INPS),
  • ovvero attraverso un medico abilitato a tale scopo,
  • ovvero attraverso patronato sindacale, sempre abilitato ed accreditato presso l’INPS all’inoltro di tali domande.

L’art. 6, della Legge 80/2006 aveva già introdotto un’interessante novità, nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative, con la possibilità, a richiesta dell’interessato, di unificazione delle visite di accertamento.
Dunque può essere proposta in via telematica un’unica domanda (per la richiesta di accertamento dell’invalidità civile e per quella dell’handicap), ed i due accertamenti vengono così effettuati contemporaneamente, previa richiesta, all’atto della domanda, di unica visita di accertamento.

La domanda è gratuita, salvo il costo del certificato medico da inoltrare alla domanda.

Per tutte le notizie relative all’accertamento clicca qui.

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