
La sindrome di Guillain-Barré e le reazioni avverse al vaccino (www.deebee.it)
La Commissione medica ha ufficialmente riconosciuto il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la sindrome di Guillain-Barré.
Il vaccino Vaxzevria, sviluppato in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Oxford, è stato il primo a ottenere l’approvazione e a essere somministrato per contrastare la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2. Tuttavia, nel corso del tempo, il suo utilizzo ha subito diverse restrizioni e modifiche: inizialmente riservato a soggetti fino a 55 anni, sospeso in attesa del parere dell’Ema, quindi raccomandato per gli over 60, e infine nuovamente utilizzato anche per fasce di età più giovani, fino a tornare a una somministrazione principalmente negli over 60.
Si tratta di un vaccino a vettore virale associato a effetti collaterali di varia gravità:
– reazioni lievi o moderate come febbre, mal di testa, dolori muscolari o articolari, generalmente transitorie e autolimitanti;
– reazioni allergiche che possono arrivare allo shock anafilattico o a fenomeni vaso-vagali con svenimenti;
– in rari casi, la comparsa di trombosi con trombocitopenia o la sindrome di Guillain-Barré.
La GBS è una malattia autoimmune che colpisce il sistema nervoso periferico, causando un progressivo indebolimento muscolare, che può coinvolgere mani, piedi e, nei casi più gravi, i muscoli respiratori, della masticazione e della visione. I sintomi iniziali includono formicolio, dolore neuropatico, debolezza e intorpidimento, con un rapido peggioramento che può portare a paralisi e difficoltà motorie gravi.
Secondo i dati pubblicati su The Lancet, la sindrome si manifesta in Europa con un’incidenza tra 1,2 e 1,9 casi ogni 100.000 abitanti, con una maggiore frequenza nelle fasce di età 15-35 anni e 50-75 anni. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha sottolineato che, sebbene la GBS post-vaccinazione sia estremamente rara, è fondamentale riconoscerne tempestivamente i sintomi per garantire diagnosi precoci e trattamenti adeguati.
Le tutele legali e l’indennizzo per danni da vaccino anti Covid-19
La vaccinazione è considerata un trattamento sanitario con una duplice valenza: proteggere l’individuo e tutelare la collettività dal rischio di contagio. In Italia, in presenza di danni causati da vaccino, sono previste due diverse forme di tutela giuridica: l’azione di indennizzo e l’azione di risarcimento del danno.
La tutela indennitaria, regolata dalla Legge 210 del 1992 (con l’aggiornamento introdotto dal D.L. 4/2022), prevede un ristoro economico per i danneggiati senza necessità di dimostrare colpa o illiceità della condotta. Questo significa che il riconoscimento del danno si basa unicamente sulla dimostrazione che la menomazione irreversibile sia stata causata dalla vaccinazione, anche se effettuata correttamente e in modo lecito.
Nel caso del paziente di Ferrara colpito dalla sindrome di Guillain-Barré dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca il 14 aprile 2021, la Commissione medica ha riconosciuto il nesso causale e disposto un indennizzo mensile di 6.400 euro a vita. L’uomo, non più in grado di muoversi autonomamente e costretto sulla sedia a rotelle, potrà così beneficiare di un sostegno economico continuativo.
Questa decisione rappresenta un precedente importante per chi, pur in rari casi, subisce gravi eventi avversi post-vaccinazione. La distinzione tra indennizzo e risarcimento è cruciale: mentre il risarcimento richiede una responsabilità colposa e può derivare da eventuali errori nella somministrazione o nella gestione del vaccino, l’indennizzo è previsto a prescindere da colpe, a tutela della persona lesa da un evento avverso riconosciuto.

La rilevanza del caso di Padova risiede anche nel contesto normativo attuale. La legge italiana, in linea con il principio di solidarietà sociale, tutela chi subisce danni da vaccinazione obbligatoria o raccomandata, riconoscendo indennizzi per invalidità permanente e gravi menomazioni. L’introduzione dell’articolo 1, comma 1-bis della L. 210/1992, specificatamente riferito ai vaccini anti Sars-CoV-2, ha rafforzato questa protezione, tenendo conto della straordinarietà della campagna vaccinale e della necessità di bilanciare l’interesse pubblico con la tutela individuale.
Alla luce di questa sentenza, i cittadini che ritengono di aver subito danni permanenti a seguito di somministrazione del vaccino Astrazeneca o di altri vaccini anti-Covid possono rivolgersi alle autorità sanitarie e alle commissioni mediche competenti per avviare la procedura di riconoscimento del danno e richiedere l’indennizzo previsto per legge.